Tribunale per i minorenni di Catania, decreto 23 maggio 2008In tema di famiglia di fatto e nell'ipotesi di cessazione della convivenza "more uxorio", in caso di accertato inadempimento di uno dei genitori, il tribunale per i minorenni può applicare, in via diretta e non analogica, le disposizioni relative all'ordine di pagamento diretto da parte del terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro all'obbligato (art. 148, comma 2, cod. civ.). Tale possibilità deve ritenersi corollario del riconoscimento del diritto al ......
Tribunale per i minorenni di Catania, decreto 23 maggio 2008
In tema di famiglia di fatto e nell'ipotesi di cessazione della convivenza "more uxorio", in caso di accertato inadempimento di uno dei genitori, il tribunale per i minorenni può applicare, in via diretta e non analogica, le disposizioni relative all'ordine di pagamento diretto da parte del terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro all'obbligato (art. 148, comma 2, cod. civ.). Tale possibilità deve ritenersi corollario del riconoscimento del diritto al mantenimento del figlio naturale, a seguito dell'interruzione della convivenza tra i genitori, con conseguente attribuzione della competenza in capo al giudice che ha "contestualmente" emesso le disposizioni in ordine al suo affidamento, alla determinazione dell'assegno e quant'altro ritenuto opportuno per il suo sostentamento, istruzione ed educazione.