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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • riduzione assegno

    Legge 1 dicembre 1970, n. 898 art.5 comma 6 –  scioglimento matrimonio– assegno divorzile – an debeatur e quantum – spettanza dell'assegno e valutazione economica in concreto – pluralità di criteri – contributo personale ed economico apportato alla famiglia – rilevanza.La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza del 27 dicembre 2011, n. 28892 ha confermato, richiamandosi all'art.5 comma 6 della legge sul divorzio (n. 898/1970), che in ordine alla spettanza dell'assegno divorzile di mantenimento vanno, da ......

    Legge 1 dicembre 1970, n. 898 art.5 comma 6 –  scioglimento matrimonio– assegno divorzile – an debeatur e quantum – spettanza dell'assegno e valutazione economica in concreto – pluralità di criteri – contributo personale ed economico apportato alla famiglia – rilevanza.

    La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza del 27 dicembre 2011, n. 28892 ha confermato, richiamandosi all'art.5 comma 6 della legge sul divorzio (n. 898/1970), che in ordine alla spettanza dell'assegno divorzile di mantenimento vanno, da un lato richiamate le cause oggettive, tra cui: “l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio”.
    Dall'altro la Corte ha però anche stabilito, con riguardo al quantum, che la sregolatezza della vita condotta dall'ex consorte, trascorsa tra locali notturni, abuso di alcol e psicofarmaci, determinano a suo sfavore una diminuzione dell'assegno di mantenimento. Nella determinazione in concreto dell’assegno, tra i criteri indicati dall'art. 5, spiccano: il reddito degli ex coniugi – il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno od a quello comune – la durata del matrimonio. Soprattutto in considerazione del secondo parametro qui richiamato appare comprovato che i comportamenti della donna, madre di due bambini di 10  e 12 anni, come richiama la stessa sentenza “non hanno certo contribuito a creare un clima di serenità in seno alla famiglia o facilitare il rapporto con il marito, che risulta essere stato costretto in più occasioni a intervenire, anche in presenza delle forze dell’ordine, per aiutare o recuperare la donna in difficoltà a causa dell’assunzione di sostanze alcoliche”.

    Cass. 27 12 2011 n. 28892