Il riconoscimento dell'assegno di divorzio non può tradursi in una impropria rendita di posizione; non può essere riconosciuto sul solo presupposto di un divario reddituale tra le parti, ma solo ove emerga un'inadeguatezza dei mezzi od una impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Il pregresso tenore di vita non è più criterio utile ai fini del riconoscimento, sostituito da quello della indipendenza economica, da intendersi come capacità di provvedere al proprio sostentamento, come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali).
Un parametro di riferimento può essere costituito dal limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato.
Un altro parametro può essere costituito dal reddito medio della zona di residenza.
Tribunale di Milano, ordinanza 22 maggio 2017