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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • Perde il diritto al mantenimento il figlio di cui sia accertata la colpevole inerzia. Cass., Sez. I Civ., Ord. del 10 aprile 2024, n. 9609, Rel. Dott. Russo

    Qualora sia ritenuta provata la negligenza negli studi e nel reperimento di un lavoro, non può giustificarsi il mancato conseguimento di autonomia economica da parte del figlio maggiorenne e ne consegue la perdita del diritto al mantenimento da parte dei genitori.

    In senso conforme ex multis Cass. n. 26875 del 20.09.2023

    Rif. Leg. Artt. 337-ter, 337-septies c.c.

    Mantenimento del figlio maggiorenne – Indipendenza economica – Colpevole inerzia – Accertamento

     

    La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, cassa il Decreto della Corte d’Appello impugnato il quale, in parziale riforma del provvedimento di primo grado, fatta salva l’irripetibilità delle somme già versate, ha ridotto l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne oltre alla metà delle spese straordinarie, mantenendo il versamento a mani della madre, essendo il giovane “poco responsabile”.

    La Corte d'Appello, pur avendo dato atto che il figlio, dopo un percorso scolastico irregolare, aveva abbandonato la precedente occupazione e non aveva tenuto in considerazione due offerte lavorative adeguate, ha valorizzato la difficoltà di reperire un lavoro per un giovane della sua età, con ciò contrapponendo alle risultanze processuali una considerazione di carattere generale, inidonea a contrastare la presunzione di colpevole inerzia del giovane, ritenuta giustificata anche in conseguenza della drammatica situazione familiare (la malattia e morte della sorella alla quale il giovane aveva donato il midollo osseo).

    Secondo la Corte di Cassazione, tale giudizio sul fatto, non temporalmente circoscritto, non è in grado di spiegare se la disposta riduzione dell'assegno di mantenimento fosse destinata ad assicurare al figlio - e alla madre con lui convivente - un supporto contingente, tale da richiamarlo al dovere di attivarsi una volta superate le difficoltà, oppure costituisse una giustificazione sine die del comportamento svogliato del figlio.

    La contraddittoria e carente motivazione comporta la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio della causa alla Corte d'appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

    Cass. Sez. I, Est. Russo, ord. 10.04.24 n.9609