Nonostante le plurime pronunce di merito e di Cassazione, la questione relativa alla ripartizione della competenza tra giudice ordinario e giudice minorile circa la debenza e la misura dell’assegno di contributo al mantenimento a favore del figlio naturale, non pare sopita.
Il Tribunale Ordinario di Savona, con la decisione in commento (decreto del 26/09/2011), nega la propria competenza per via di una precedente pronuncia del tribunale per i minorenni in punto. Nel caso di specie veniva richiesta la revoca del contributo al mantenimento a carico del padre già per l’innanzi stabilita dal tribunale per i minorenni, che aveva all’epoca contestualmente statuito circa l’affidamento, i diritti di visita e la parte economica.
Il giudice savonese ha poggiato la propria decisione sulla nota e recente sentenza della Corte di Cassazione, 05.05.2011 n. 9936 ritenendola compatibile con altro precedente costituito dall’ordinanza, sempre della Corte di Cassazione n. 8362/2007 che si espresse all’indomani della legge 54/2006 circa l’applicabilità dei medesimi principi sostanziali ai figli legittimi e naturali.
I giudici liguri aderiscono quindi all’orientamento maggioritario, secondo cui laddove si tratti di disporre nuovamente in punto economico ed il tribunale specializzato si sia già pronunciato in precedenza sull’affidamento e sulla contribuzione, la soluzione preferibile sia quella di ritenere esclusivamente competente il giudice minorile, argomentando sulla base della natura rebus sic stantibus dei provvedimenti ex art. 317 bis cod. civ., del principio del giudice naturale e della competenza sulle istanze ex art. 709 ter c.p.c. attribuita al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento di cui si deduce l’inosservanza (in questo senso, T. M. di Bari, 18/01/2012, con indicazione di precedenti conformi).
Trib. Savona, decreto 26 09 2011 il commento