Revisione condizioni di divorzio
Ai sensi della L. 898/70 (divorzio), qualora intervengano fatti modificativi della situazione esistente al momento in cui fu emessa la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai coniugi è concessa la facoltà di proporre istanza al tribunale competente al fine di ottenere una revisione delle condizioni di divorzio.
Tuttavia, non ogni evento o fatto intervenuto a modificare la situazione in essere in sede di divorzio può costituire fondato motivo per ottenere un provvedimento di revisione delle condizioni.
La modifica della situazione preesistente a seguito della formazione di una nuova famiglia, ad esempio, non costituisce un valido motivo per ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento a favore della prole e del coniuge. Occorre teenr presente che a seguito della separazione o divorzio la prole e/o il coniuge hanno/ha diritto ad un mantenimento idoneo a garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza; la sola variazione della condizione familiare del genitore tenuto all'assegno dovuta alla formazione di una nuova famiglia e le sue accresciute responsabilità non legittimano di per sè una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in costanza di precedente matrimonio, poichè la costituzione di un nuovo nucleo familiare è espressione di una scelta e non di una necesità e lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole e/o del coniuge (Cass. 00/15065). Il Tribunale di Genova, con pronuncia successivamente confermata dalla Corte d'Appello, accoglievano il principio suddetto. Più precisamente, il Tribunale di Genova respingeva il ricorso presentato dall'ex marito per la riduzione dell'assegno di mantenimento nei confronti delle figlie e dell'ex moglie. Nella domanda il ricorrente sosteneva il peggioramento delle condizioni economiche (aveva rassegnato le proprie dimissioni dal posto di lavoro optando per una nuova occupazione meno redditizia) nonché la formazione di una nuova famiglia con la nascita di una bambina.
Il Tribunale motivava il rigetto del ricorso ritenendo:
che la circostanza che il ricorrente si fosse formato una nuova famiglia non lo esimeva dai suoi obblighi di mantenimento dell'ex coniuge, il quale risultava privo di stabile occupazione, e delle due figlie non economicamente autosufficienti;
che la scelta del ricorrente di continuare a svolgere una attività lavorativa meno redditizia della precedente faceva supporre che il medesimo ritenesse di conseguire da tale occupazione redditi sufficenti a far fronte ai propri obblighi ;
che comunque non possono ricadere sui predetti congiunti gli esiti negativi delle scelte operate dal ricorrente, scelte che non gli consentono di provvedere alla sussistenza degli obblighi di mantenimento ex lege.
Avverso il provvedimento del Tribunale di Genova veniva proposto reclamo alla Corte d'Appello di Genova che con decreto emesso im Camera di Consiglio respingeva le richieste del ricorrente, rilevando che era dovuto ad una scelta del ricorrente il peggioramento della sua situazione economica, confermando così il decreto del Tribunale.