Tra più soluzioni eventualmente possibili, il Giudice è tenuto ad adottare quella che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
A fronte delle persistenti difficoltà evidenziate nell'affrontare in maniera costruttiva e condivisa le questioni riguardanti il benessere del figlio, le condotte tenute dai genitori non apparivano tali da arrecare un grave ed attuale pregiudizio all'interesse del minore.
L'individuazione del genitore collocatario deve aver luogo sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità dello stesso di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dal fallimento dell'unione, giudizio da formularsi con riferimento ad elementi concreti, emergenti non solo dalle modalità con cui ciascuno dei genitori ha svolto in passato i propri compiti, ma anche con riguardo alla rispettiva capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, alle sue consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
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