Tribunale di Firenze, Giudice del lavoro Dott. Gianpaolo Muntoni, sentenza n. 710 del 20/06/2008.Indennità di maternità – libero professionista maschio – Corte Cost, sent. n.385/05 – art. 70, c.1, d.lgs. 151/01 – preminente interesse del bambino – sent. Corte Cost. 179/93 – affidamento preadottivo e filiazione biologica – principio di uguaglianza – interessi legali e rivalutazione sul credito.L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 70, c.1 del decreto legislativo 151/01 consente di accertare il diritto all'indennità di maternità non solo in capo alla ......
Tribunale di Firenze, Giudice del lavoro Dott. Gianpaolo Muntoni, sentenza n. 710 del 20/06/2008.
Indennità di maternità – libero professionista maschio – Corte Cost, sent. n.385/05 – art. 70, c.1, d.lgs. 151/01 – preminente interesse del bambino – sent. Corte Cost. 179/93 – affidamento preadottivo e filiazione biologica – principio di uguaglianza – interessi legali e rivalutazione sul credito.
L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 70, c.1 del decreto legislativo 151/01 consente di accertare il diritto all'indennità di maternità non solo in capo alla madre, libera professionista, ma anche, in alternativa a questa, al padre, libero professionista. Questo perchè ambedue i genitori sono chiamati paritariamente alla cura del figlio nei suoi primi mesi di vita.
La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 70 e 72 d.lgs. 151/01 nella parte in cui non prevedono che al padre spetti di percepire l'indennità di maternità in alternativa alla madre.
Per la stessa Corte, la scelta, tra i coniugi, di quello che possa meglio provvedere alle esigenze del bambino non può che essere rimessa in via esclusiva all'accordo dei genitori in spirito di leale collaborazione e nell'interesse esclusivo del figlio".
La norma si pone nel quadro normativo e giurisprudenziale che risulta dagli interventi della Corte Costituzionale e impone di dare ad essa un'interpretazione costituzionalmente orientata.
Si deve operare il cumulo di interessi legali e rivalutazione sul credito attribuito, in quanto la Cassa Nazionale Previdenza Avvocati ha natura giuridica di fondazione di diritto privato e per essa non opera la norma di cui all'art. 16, c. 6, l.412/91.