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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • Matrimoni omosessuali

    ordine pubblico (violazione artt. 2, 3, 10, 11 Cost. e D.P.R. n. 396 del 2000, art. 18) – diversità di sesso dei nubendi (art 107 c.c. “marito e moglie” – D.P.R. n. 396 del 2000, art. 64, comma 1, lett. e)) diritti fondamentali dell'individuo – art 12 disp. sulla legge in generale: criterio evolutivo – carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea art 9: diritto di sposarsi – l n.218/95 art. 27: la legge nazionale detta le condizioni per contrarre matrimoni ......

    ordine pubblico (violazione artt. 2, 3, 10, 11 Cost. e D.P.R. n. 396 del 2000, art. 18) – diversità di sesso dei nubendi (art 107 c.c. “marito e moglie” – D.P.R. n. 396 del 2000, art. 64, comma 1, lett. e))


    diritti fondamentali dell'individuo – art 12 disp. sulla legge in generale: criterio evolutivo – carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea art 9: diritto di sposarsi – l n.218/95 art. 27: la legge nazionale detta le condizioni per contrarre matrimoni


    La sentenza 4184/2012 della Corte di Cassazione emessa il 15 marzo 2012 assimila le coppie same–sex alle coppie eterosessuali, le quali, essendo ambedue fondate su un rapporto stabile e duraturo, hanno il diritto di godere delle pari tutele previste dall'ordinamento.

    Due cittadini italiani dello stesso sesso, unitisi in matrimonio all'Aja, rivendicavano il diritto alla trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile italiano.

    La Corte, nonostante abbia rigettato il ricorso, afferma tuttavia la non inesistenza del matrimonio per l'ordinamento italiano ma la sua inidoneità a produrre effetti giuridici, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, comunitaria e CEDU ha affermato che le coppie omosessuali formanti un'unione stabile e duratura hanno diritto alla “vita familiare” e, in specifiche situazioni, possono reclamare trattamenti omogenei rispetto ad i conviventi matrimoniali.

    Rappresenta pertanto una svolta sotto diversi profili in quanto:

    – si supera il binomio eterosessualità–famiglia arrivando a riconoscere ai sensi dell'art 9 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea il diritto a contrarre matrimonio come fondamentale e universale, prescindendo dal sesso dei coniugi;

    – in ordine alla garanzia di un'unione omosessuale si afferma la possibilità per il Parlamento di statuire in materia (smentendo l'interpretazione precedente della sentenza 138/2010 che precludeva tale possibilità);

    – si utilizza come criterio interpretativo quello evolutivo che anche la stessa Corte riconosce nell'affermare “una radicale rivoluzione” rispetto ad una tradizione secolare.

    Si dà così pieno riconoscimento alla famiglia omosessuale superando l'antica concezione della differenza di sesso quale elemento naturalistico del matrimonio, in attesa di una legge ordinaria in materia, si può, nel mentre, affermare che con questa sentenza la giurisprudenza italiana sembra aver intrapreso un percorso più attento agli orientamenti che provengono dall'Europa.   

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