1. Uno sguardo ai criteri di competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale e il ruolo della residenza abituale del minore.A differenza di quanto previsto nel regolamento 1347/2000, che non dettava criteri di competenza autonomi in relazione alle controversie inerenti la potestà dei genitori, limitandosi a concentrare la conoscenza dei relativi giudizi davanti al foro competente per le questioni matrimoniali, il regolamento 2201/2003 dedica apposite norme all’individuazione del giudice chiamato a dirimere le liti sulla responsabilità genitoriale. E, a tal ......
1. Uno sguardo ai criteri di competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale e il ruolo della residenza abituale del minore.
A differenza di quanto previsto nel regolamento 1347/2000, che non dettava criteri di competenza autonomi in relazione alle controversie inerenti la potestà dei genitori, limitandosi a concentrare la conoscenza dei relativi giudizi davanti al foro competente per le questioni matrimoniali, il regolamento 2201/2003 dedica apposite norme all’individuazione del giudice chiamato a dirimere le liti sulla responsabilità genitoriale. E, a tal proposito, si sottolinea l’opportunità che le medesime «si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente» (v. considerando n. 12 al regolamento). In tale prospettiva, l’art. 8 individua il foro generale nel Paese in cui il minore risiede abitualmente alla data di avvio del procedimento. La nozione di “residenza abituale” non è precisata all’interno del regolamento, né sembra possa farsi dipendere da quanto stabilito nei differenti ordinamenti giuridici degli Stati membri: essa è una nozione autonoma di diritto dell’Unione europea. La Corte di giustizia è stata recentemente interpellata dalla suprema corte amministrativa finlandese sull’estensione della nozione di “residenza abituale” proprio in relazione all’art. 8 del regolamento 2201/2003 e, in quella sede, ha avuto modo di precisare che essa deve essere interpretata «nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. A tal fine, si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato. Compete al giudice nazionale stabilire la residenza abituale del minore, tenendo conto delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie» (2 aprile 2009, A, causa C–523/07).