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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • regolamento (CE) 2201/2003 – Bruxelles II bis

    Il reg. n. 2201/2003 estende l’ambito rilevante della responsabilità  genitoriale rispetto al suo precedente, il reg. n. 1347/2000, dal momento che questi si applicava  solo ai procedimenti civili relativi alla potestà dei genitori sui figli di entrambi i  coniugi, instaurati in occasione dei procedimenti in materia matrimoniale mentre oggi l’ambito di applicazione è esteso a tutti i minori, prescindendo da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale mentre oggi l’ambito di applicazione è esteso a tutti i minori, prescindendo da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale.  Il ......

    Il reg. n. 2201/2003 estende l’ambito rilevante della responsabilità  genitoriale rispetto al suo precedente, il reg. n. 1347/2000, dal momento che questi si applicava  solo ai procedimenti civili relativi alla potestà dei genitori sui figli di entrambi i  coniugi, instaurati in occasione dei procedimenti in materia matrimoniale mentre oggi l’ambito di applicazione è esteso a tutti i minori, prescindendo da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale mentre oggi l’ambito di applicazione è esteso a tutti i minori, prescindendo da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale.  Il criterio di collegamento utilizzato è quello della residenza abituale del minore. Si è cercato, in tal modo, di assicurare che la controversia in materia genitoriale sia conosciuta da un giudice fisicamente prossimo al minore, il quale possa meglio tutelare il suo interesse. Salva la necessità di interpretazione autonoma del criterio di collegamento, non sempre si può parlare di residenza abituale come del centro di interessi principale del minore, soprattutto se di giovane età. Pertanto, pare piuttosto doversi ricercare uno stretto collegamento fra minore e un determinato ordinamento.

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