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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • obbligazioni alimentari

    Il recupero dei crediti alimentari rappresenta un problema rilevante che le istituzioni comunitarie hanno inteso risolvere percorrendo un cammino legislativo volto all’armonizzazione delle diverse disposizioni in materia.A seguito di uno studio promosso dalla C.E. si evince che il recupero degli assegni alimentari costituisce a livello degli Stati un contenzioso di massa a motivo dell’indebolirsi dei rapporti di famiglia.Il quadro giuridico di riferimento si presenta estremamente frammentato, ad oggi infatti, risultano quattro Convenzioni multilaterali elaborate nell’ambito della Conferenza dell’Aja di diritto ......

    Il recupero dei crediti alimentari rappresenta un problema rilevante che le istituzioni comunitarie hanno inteso risolvere percorrendo un cammino legislativo volto all’armonizzazione delle diverse disposizioni in materia.
    A seguito di uno studio promosso dalla C.E. si evince che il recupero degli assegni alimentari costituisce a livello degli Stati un contenzioso di massa a motivo dell’indebolirsi dei rapporti di famiglia.
    Il quadro giuridico di riferimento si presenta estremamente frammentato, ad oggi infatti, risultano quattro Convenzioni multilaterali elaborate nell’ambito della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato.
    In materia, trattasi, innanzitutto, delle Convenzione dell’Aja del 24 ottobre del 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni verso i figli e  della Convenzione dell’Aja del 15 aprile del 1958, concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni matrimoniali verso i figli, il cui ambito d’applicazione è limitato alle obbligazioni alimentari verso figli minori legittimi, illegittimi ed adottivi non coniugati e di età inferiore agli anni ventuno. Il criterio di rinvio adottato è quello della legge della dimora del figlio in base al quale devono essere stabiliti gli obbligati agli alimenti e la loro misura, in deroga può essere applicato da ogni Stato la legge propria ove la domanda sia proposta davanti all’autorità di tale Stato o sia  il minore che l’obbligato abbiano la cittadinanza in quello Stato oppure l’obbligato dimori abitualmente in tale Stato.

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