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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

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    A cura di: Avv. Anna Maria Monti.Il Diritto islamico rappresenta, con riferimento alla sua diffusione nel mondo, il terzo grande sistema giuridico mondiale ed è la fonte del vigente diritto positivo dei Paesi mussulmani, ma ha una sua particolarità in quanto, almeno in via di principio e teorica, nell’Islam la sfera religiosa non è distinta dal quella giuridica.Con riferimento a questo principio base vanno però  esaminate tre considerazioni e avvenimenti di particolare importanza che hanno sviluppato dei cambiamenti, a volte ......

    A cura di: Avv. Anna Maria Monti.

    Il Diritto islamico rappresenta, con riferimento alla sua diffusione nel mondo, il terzo grande sistema giuridico mondiale ed è la fonte del vigente diritto positivo dei Paesi mussulmani, ma ha una sua particolarità in quanto, almeno in via di principio e teorica, nell’Islam la sfera religiosa non è distinta dal quella giuridica.
    Con riferimento a questo principio base vanno però  esaminate tre considerazioni e avvenimenti di particolare importanza che hanno sviluppato dei cambiamenti, a volte anche profondi, nel Diritto islamico:
    1) L’avvicinarsi  all’Occidente del Diritto islamico al fine di sviluppare l'economia e soprattutto rami nuovi, tipo il diritto costituzionale, commerciale, penale e delle banche per evitare una fossilizzazione  che avrebbe ostacolato lo sviluppo economico dei Paesi mussulmani;stessi.
    2) La necessità pratica di dare un ordine a norme particolari, da tempo regolate dalla normative  tradizionali e spesso tribali, come tutto ciò  che si riferisce al matrimonio e al Diritto di Famiglia, codificandole con la conseguenza di contrapporsi  alle norme tradizionali, con tutti i problemi che ne sono conseguiti a seconda anche delle scuole religiose in cui venivano ad inserirsi.
    3) La necessità, avvicinandosi all’Occidente, di istituire Tribunali di tipo occidentale, abbandonando le figure tradizionali del qaddì e degli organismi giurisdizionali vigenti da secoli.
    Questi cambiamenti, come si può facilmente comprendere, si sono verificati a “macchia di leopardo”, e non sono stati uguali e con la stessa forza di penetrazione in tutti i Paesi di Diritto islamico con le contraddizioni e le problematiche che sono sorte e che oggi possiamo vedere.
    Prima dell’avvento dell’islamismo il sistema giuridico vigente era basato sulle consuetudini, che quindi variavano notevolmente da tribù a tribù, e non esisteva un sistema giudiziario articolato con Giudici di concezione occidentale e moderna, ma le controversie erano devolute ad un arbitro(hakam), spesso il Capo della tribù o per lo meno una persona alla quale veniva riconosciuto un alto rispetto all’interno della Comunità, per le sue doti personali e di lignaggio.


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