La legge n. 173 approvata il 19 ottobre 2015 riconosce agli affidatari una posizione privilegiata in caso di adozione, ma soprattutto mette in evidenza il bisogno del bambino alla continuità degli affetti, bisogno che si traduce nel riconoscimento di un vero e proprio diritto.Non solo, il diritto del bambino alla continuità delle positive relazioni socio–affettive instaurate e consolidatesi nel periodo dell'affido temporaneo, viene riconosciuto anche nel caso in cui egli ritorni nella famiglia di origine, se ciò risponde al suo ......
La legge n. 173 approvata il 19 ottobre 2015 riconosce agli affidatari una posizione privilegiata in caso di adozione, ma soprattutto mette in evidenza il bisogno del bambino alla continuità degli affetti, bisogno che si traduce nel riconoscimento di un vero e proprio diritto.Non solo, il diritto del bambino alla continuità delle positive relazioni socio–affettive instaurate e consolidatesi nel periodo dell'affido temporaneo, viene riconosciuto anche nel caso in cui egli ritorni nella famiglia di origine, se ciò risponde al suo interesse.L'affidatario o la famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, in tutti i procedimenti civili afferenti la responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità.In allegato pubblichiamo il testo della legge 184/1983 come modificata dalla legge 173/2015