Art. 155 c.c. Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza.
I) Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori,considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto di godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643.
II) Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio,l'altro coniuge può chiedere,se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento,la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati,ivi compresi quelli economici.