La ripartizione delle competenze – Art. 38 disp. att. c.c.
a seguito della legge 10 dicembre 2012, n. 219 sulla filiazione naturale
sono di competenza del Tribunale
per i minorenni (1° comma) i seguenti articoli
84 – ammissione al matrimonio
90 – nomina di curatore
171 – ammnistrazione del fondo patrimoniale
194, II – divisione della comunione e necessità della prole
250 – riconoscimento di figlio naturale
252 – inserimento di figlio naturale nella famiglia legittima
262 – cognome del minore per riconoscimento successivo
264 – impugnazione del riconoscimento del minore
269 – dichiarazione giurisd. paternità e maternità naturale
316 – esercizio della potestà
317–bis – esercizio della potestà sul figlio naturale
330 – decadenza dalla potestà sui figli
332 – reintegrazione nella potestà
333 – provv. per condotta del genitore pregiudizievole
334 – provv. in materia di amm. del patrimonio del minore
335 – riammissione nell'esercizio dell'amministrazione
371 – autorizz. alla continuaz. dell'esercizio dell'impresa
Tribunale Ordinario (2° comma)
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria
[ ] la competenza passa al TO
[ ] la competenza passa al TO se pendente giudizio di separazione o divorzio o ex art. 316 c.c.
Art. 3.
(Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento).
1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
«Art. 38. – Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni per l'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 710 del codice di procedura civile.
Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».
"l–bis. Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti. Per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui al periodo precedente, il giudice può disporre il sequestro dei beni dell'obbligato secondo quanto previsto dall'articolo 8, settimo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche e integrazioni. Il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dai commi secondo e seguenti dell'articolo 8, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche e integrazioni. I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.".
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