Focus

Giurisprudenza

Contributi

Mission

redazione

archivio

Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • figli uguali

    La ripartizione delle competenze – Art. 38 disp. att. c.c. a seguito della legge 10 dicembre 2012, n. 219 sulla filiazione naturale sono di competenza del Tribunale per i minorenni (1° comma) i seguenti articoli 84 – ammissione al matrimonio 90 – nomina di curatore 171 – ammnistrazione del fondo patrimoniale 194, II – divisione della comunione e necessità della prole 250 – riconoscimento di figlio naturale 252 – inserimento di figlio naturale nella famiglia legittima 262 – cognome del ......

    La ripartizione delle competenze – Art. 38 disp. att. c.c.

    a seguito della legge 10 dicembre 2012, n. 219 sulla filiazione naturale










    sono di competenza del Tribunale per i minorenni (1° comma) i seguenti articoli

    84 – ammissione al matrimonio

    90 – nomina di curatore

    171 – ammnistrazione del fondo patrimoniale

    194, II – divisione della comunione e necessità della prole

    250 – riconoscimento di figlio naturale

    252 – inserimento di figlio naturale nella famiglia legittima

    262 – cognome del minore per riconoscimento successivo

    264 – impugnazione del riconoscimento del minore

    269 – dichiarazione giurisd. paternità e maternità naturale

    316 – esercizio della potestà

    317–bis – esercizio della potestà sul figlio naturale

    330 – decadenza dalla potestà sui figli

    332 – reintegrazione nella potestà

    333 – provv. per condotta del genitore pregiudizievole

    334 – provv. in materia di amm. del patrimonio del minore

    335 – riammissione nell'esercizio dell'amministrazione

    371 – autorizz. alla continuaz. dell'esercizio dell'impresa

    Tribunale Ordinario (2° comma)

    Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria


    [ ] la competenza passa al TO

    [ ] la competenza passa al TO se pendente giudizio di separazione o divorzio o ex art. 316 c.c.



    Art. 3.

    (Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento).


    1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

    «Art. 38. – Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni per l'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.

    Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 710 del codice di procedura civile.

    Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».

    "l–bis. Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti. Per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui al periodo precedente, il giudice può disporre il sequestro dei beni dell'obbligato secondo quanto previsto dall'articolo 8, settimo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche e integrazioni. Il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dai commi secondo e seguenti dell'articolo 8, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche e integrazioni. I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.".

    clicca qui per il testo della legge.

    apri documento PDF