Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.
Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155.
La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto. (1) (2) (3) (4)
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 31 maggio 1983,
n. 144 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma
nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si
applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati.
(2)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 gennaio 1987, n. 5 ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte
in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai
coniugi separati consensualmente.
(3) La Corte Costituzionale con
sentenza 6 luglio 1994, n. 278 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il
giudice istruttore possa adottare nel corso della causa di separazione
il provvedimento di ordinare ai terzi debitori del coniuge obbligato al
mantenimento di versare una parte delle somme direttamente agli aventi
diritto.
(4) La Corte Costituzionale con sentenza 19 luglio 1996 n.
258 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma
nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare
nel corso della causa di separazione il provvedimento di sequestro di
parte dei beni del coniuge obbligato al mantenimento.