Entra in vigore oggi 4 luglio la legge di riforma del processo civile, la n. 69 del 18 giugno 2009
ecco in sintesi le novità:
aumento della competenza per valore del Giudice di Pace (€5000,00 o €20.000,00 per Rca)
introduzione
del processo sommario di cognizione che si affianca al rito
ordinario, ma non si applica ai procedimenti davanti al
tribunale in composizione collegiale (restano quindi esclusi quelli in materia di
famiglia e minori). Termini abbreviati e ampi poteri di direzione e scansione del processo da parte del giudice
fissazione del calendario del processo per accelerarlo e renderne prevedibili i tempi
obbligo di proporre l'eccezione
di incompetenza a pena di decadenza nella
comparsa depositata tempestivamente
termini per la riassunzione ridotti a tre mesi
notifica di un atto informatico per via telematica
possibilità di sanatoria da decadenze dei difetti di rappresentanza
possibilità di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio
possibilità di fondare la decisione su fatti non specificamente contestati
possibilità di assunzione della prova testimoniale per iscritto
accompagnamento coattivo e sanzione pecuniaria per l'omessa comparizione dei testimoni; decadenza in caso di omessa intimazione
CTU: scansione
precostituita dei termini: 1) deposito della relazione, 2) osservazioni delle parti, 3) sintetica valutazione dei rilievi di parte
Ordinanza succintamente motivata anziché sentenza a chiusura del processo sommario
eliminazione nella sentenza della concisa esposizione dello svolgimento del processo; al suo posto si avrà, anche per i processi pendenti, “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”
pubblicità della sentenza come ulteriore forma di condanna
conservazione degli effetti della domanda in caso di difetto di giurisdizione
principio di conformità al precedente esteso alle corti di merito: innammissibilità del ricorso per Cassazione quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte
riduzione del numero di ricorsi in Cass. anche attraverso l'introduzione di una sezione filtro che decide in camera di consiglio
ingiustificato rifiuto di una proposta conciliativa: la parte può essere condannata al pagamento delle spese processuali della fase successiva, qualora la domanda di controparte venga accolta in misura superiore a quanto previsto nella proposta
danni punitivi: quando pronuncia sulle spese il giudice, anche d’ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata
possibilità di condanna al pagamento di una somma in caso di inottemperanza agli obblighi di fare infungibile
abrogato il rito del lavoro per i risarcimenti da morte o lesione conseguenti a incidenti stradali
abrogato il rito societario