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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • trasferimenti immobiliari separazione e divorzio

    Con decorrenza 1 luglio 2010 entra in vigore l'obbligo, sancito a pena di nullità, che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi che abbiano ad oggetto il trasferimento, la costituzione e lo scioglimento di diritti reali su unità immobiliari urbane già esistenti, contengano anche i seguenti dati:a) l'identificazione catastale dell'immobile;b) il riferimento alle planimetrie depositate in catasto;c) la dichiarazione degli intestatari della conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto.E' quanto prevede l'art. 19, ......

    Con decorrenza 1 luglio 2010 entra in vigore l'obbligo, sancito a pena di nullità, che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi che abbiano ad oggetto il trasferimento, la costituzione e lo scioglimento di diritti reali su unità immobiliari urbane già esistenti, contengano anche i seguenti dati:
    a) l'identificazione catastale dell'immobile;
    b) il riferimento alle planimetrie depositate in catasto;
    c) la dichiarazione degli intestatari della conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto.

    E' quanto prevede l'art. 19, comma 14 del D.L. n. 78/2010, applicabile anche in caso di separazione consensuale e ricorso congiunto per divorzio.
    La disposizione ha sollevato subito vari dubbi interpretativi.
    Alcuni Tribunali richiedono il deposito della suddetta documentazione già all'atto del deposito del ricorso.

    Leggi la norma.

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