Con decorrenza 1 luglio 2010 entra in vigore l'obbligo, sancito a pena di nullità, che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi che abbiano ad oggetto il trasferimento, la costituzione e lo scioglimento di diritti reali su unità immobiliari urbane già esistenti, contengano anche i seguenti dati:a) l'identificazione catastale dell'immobile;b) il riferimento alle planimetrie depositate in catasto;c) la dichiarazione degli intestatari della conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto.E' quanto prevede l'art. 19, ......
Con decorrenza 1 luglio 2010 entra in vigore l'obbligo, sancito a pena di nullità, che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi che abbiano ad oggetto il trasferimento, la costituzione e lo scioglimento di diritti reali su unità immobiliari urbane già esistenti, contengano anche i seguenti dati: a) l'identificazione catastale dell'immobile; b) il riferimento alle planimetrie depositate in catasto; c) la dichiarazione degli intestatari della conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto.
E' quanto prevede l'art. 19, comma 14 del D.L. n. 78/2010, applicabile anche in caso di separazione consensuale e ricorso congiunto per divorzio. La disposizione ha sollevato subito vari dubbi interpretativi. Alcuni Tribunali richiedono il deposito della suddetta documentazione già all'atto del deposito del ricorso.