Focus

Giurisprudenza

Contributi

Mission

redazione

archivio

Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • avvocato del minore

    Dal 1° luglio 2007 è vigente l’obbligo di nominare al minore un difensore nelle procedure di adottabilità ed in quelle di limitazione e decadenza della potestà, in forza della legge 149/2001, entrata in vigore dopo ripetute proroghe. La portata innovativa della norma è stata in parte ridimensionata a causa dell’assenza di una normativa di attuazione. All'interprete tocca il non facile compito di dare attuazione pratica ai principi cogenti (cfr. anche nella sezione contributi). Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. ......

    Dal 1° luglio 2007 è vigente l’obbligo di nominare al minore un difensore nelle procedure di adottabilità ed in quelle di limitazione e decadenza della potestà, in forza della legge 149/2001, entrata in vigore dopo ripetute proroghe.

    La portata innovativa della norma è stata in parte ridimensionata a causa dell’assenza di una normativa di attuazione.

    All'interprete tocca il non facile compito di dare attuazione pratica ai principi cogenti (cfr. anche nella sezione contributi).


    Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184
    Art. 8
    (come modificato dall’art. 8 della legge 28 marzo 2001, n. 149)

    1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
    2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.
    3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
    4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10".


    Legge 4 maggio 1983, n. 184
    Art.10
    (come modificato dall’art. 10 della legge 28 marzo 2001, n. 149)

    1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
    2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.
    3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
    4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
    5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile".
    clicca per il testo della legge 149/2001.

    apri documento PDF