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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • Nei procedimenti a domanda congiunta, gli accordi traslativi o costitutivi di diritti reali tra i coniugi costituiscono patti autonomi non successivamente modificabili. Corte di Cassazione Civ., Sez. I, Ord. 12 marzo 2024 n. 6444

    Posto che la separazione consensuale si configura come un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separatamente, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento - e un contenuto eventuale che trova solo occasione nella separazione, ossia gli accordi patrimoniali autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata, ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) ai sensi dell’art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, potendo eventuali modifiche riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i rapporti reciproci ai sensi dell'art. 1372 c.c.

    Conf. Cass. n.5061/2021.

     

    Rif. Leg. Artt. 158, 1362, 1372 c.c.; Art. 710 c.p.c. abr.

     

    Separazione consensuale – Accordi patrimoniali – Modifica – Efficacia del contratto – Interpretazione del contratto

     

    Muovendo dal presupposto della ammissibilità e della validità delle clausole traslative di diritti reali in sede di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta (Cfr. Cass. Sez. U. 21761/2021), la Suprema Corte, precisando che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito, al quale solo è riservata la valutazione dell’intesa raggiunta dai contraenti in base alle nome in tema di ermeneutica contrattuale, ritiene che, nella fattispecie, la Corte d'Appello non abbia fatto corretta applicazione del criterio di cui all’art. 1362 c.c., per avere ritenuto che la clausola dell'accordo tra le parti e uno dei figli, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, rientrasse tra le condizioni della separazione consensuale, risultando, come tale, revocabile, e ciò nonostante le espressioni usate e il tenore degli accordi lasciassero deporre chiaramente per la costituzione di un diritto reale di abitazione.

    La Corte territoriale non pare neppure avere tenuto conto del comportamento delle parti e della loro successiva condotta, nonché del tempo decorso dal momento della stipula dell’accordo fino alla revoca, mai in precedenza richiesta, nonostante l'incremento di età del figlio.

    Conclusivamente, il ricorso viene accolto con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione per il riesame e per la statuizione sulle spese.

    Cassazione Civile, Sez. I, Ord. 12.03.24 n. 6444, Est. Laura Tricomi