Cassazione civile sez. I, 17 giugno 2009, n. 14091POTESTA' DEI GENITORI Genitore condotta pregiudizievole POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti del TribunaleCassazione civile – Provvedimenti dei giudici ordinari – impugnabilità – Provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori – Ricorso straordinario per cassazione – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie relativa a decreto di sospensione dei rapporti tra nonni e nipote. Il punto di vista dello psichiatra forense.La sentenza “tocca” una serie di profili che, sul piano di una ......
Cassazione civile sez. I, 17 giugno 2009, n. 14091
POTESTA' DEI GENITORI Genitore condotta pregiudizievole POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti del Tribunale Cassazione civile – Provvedimenti dei giudici ordinari – impugnabilità – Provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori – Ricorso straordinario per cassazione – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie relativa a decreto di sospensione dei rapporti tra nonni e nipote.
Il punto di vista dello psichiatra forense.
La sentenza “tocca” una serie di profili che, sul piano di una considerazione di carattere generale non direttamente collegata con il caso concreto, rivestono un significativo interesse psichiatrico – forense, poiché riecheggiano alcuni dei principali “punti dolenti” dell'intervento socio – assistenziale e peritale, oltre che giudiziario, in ambito minorile. Il primo di essi, che in questa sede viene commentato unicamente sotto il profilo clinico – psicologico, è quello della inappellabilità di buona parte dei provvedimenti assunti in itinere nel contesto delle vicende che interessano l'affidamento di minori. Questo dato, di prioritaria pertinenza giuridica, riveste uno specifico interesse anche in ambito psichiatrico – forense, poiché dal punto di vista psicologico, e da quello del diritto al contraddittorio, “impone” a persone già in condizioni di stress e di difficoltà, come sono i genitori ed i minori interessati da vicende giudiziarie, di restare in modo pressoché ineludibile sottoposti, anche per più anni, ad una stessa sede giudicante e peritale, senza possibilità di essere giudicati in altra sede. Indipendentemente da ogni riflessione in punto possibile compressione dei diritti giuridici delle persone, è scontato rilevare che i procedimenti di affidamento presso il Tribunale Ordinario, ed ancor più quelli innanzi al Tribunale per i Minorenni, sono spesso caratterizzati da “perizie – intervento” di durata annuale o biennale, le quali, se occorre, vengono seguite da revisioni peritali a distanza di tempo, da consultazioni presso i servizi sociali, da mediazioni familiari e da convocazioni ed udienze innanzi al Giudice togato e/o al giudice onorario del T.M., di fatto tali da invertire la tradizionale nozione della CTU come “tassello” del procedimento giudiziario, trasformando il procedimento stesso in una sorta di “contenitore” di sempre nuove iniziative socio – assistenziali, mediatorie e peritali (nelle quali, non raramente, si assiste ad una forte delega decisionale a favore di soggetti di esclusiva competenza clinica, i cui pareri possono essere direttamente traslati nei provvedimenti giudiziari man mano assunti). leggi il testo integrale. apri documento PDF