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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • Sentenza storica: genitore sanzionato pesantemente per farlo desistere dall’ostacolare l’altro. Tribunale di Venezia, 16 aprile 2024

    Nella narrazione la madre evoca ossessivamente fatti, che – come i miti – “non furono mai, ma sono sempre”, perché esclusi incontrovertibilmente dall’istruttoria del giudizio e tuttavia ossessivamente ripetuti per paralizzare l’esercizio concreto – ma solo sul piano personale – del diritto di visita, dato che viceversa accetta il pagamento dell’assegno di mantenimento ordinario di cui è stato gravato il padre.

    La violenza paterna componente autenticamente mitologica del narrato materno.

    Illegittima ed ingiustificata la granitica avversione e impedimento della madre ad una felice interazione padre-figlia, andrà disposto il collocamento diurno extrafamiliare dal momento che la madre ha privato la figlia dei basilari contatti sociali tipici della sua età e perfino della scuola, sacrificandone i diritti fondamentali.

    Il comportamento dominicale della madre è, prima ancora che lesivo della bigenitorialità paterna, fonte di pregiudizio per la minore, continuando la stessa ad ergersi ad interprete assoluto del best interest della figlia.

    Per assicurare l’attuazione i Servizi Sociali potranno avvalersi dell’ausilio della forza pubblica o ufficiale sanitario – in caso di mancanza di collaborazione materna – ferma l’adozione delle cautele necessarie a salvaguardia della minore.

    Va disposto – a carico della madre il pagamento in favore del padre di €500 per ogni giorno di rifiuto materno di dare corso all’obbligo di frequenza scolastica e di collocamento extrafamiliare diurno della figlia.

    Oltre a questa misura compulsoria, sistematicamente orientata a rendere possibile pro futuro l’adempimento delle determinazioni giudiziali a tutela della genitorialità paterna, va posta a carico della madre anche l’astreinte di cui all’art. 709 ter II co. n. 4) c.p.c. nella misura massima di legge, pari ad €5000 da versare alla Cassa delle Ammende.

    La resistente va condannata non solo alle spese, ma anche al risarcimento del danno per lite temeraria.

    Rif. Leg. Artt. 709-tec cpc – art. 34 I co. Cost. – 614-bis cpc

    Diritto alla vita privata e familiari – ostacoli – diritto alla scuola – diritti fondamentali – ordine d’iscrizione alla scuola – collocamento etero familiare diurno – poteri d’ufficio – Provvedimenti sanzionatori – astreintes

    Tribunale di Venezia, 22 aprile 2024