L’adozione ha lo scopo di assicurare ad ogni bambino una famiglia. I coniugi che intendono adottare devono presentare la relativa domanda al Tribunale per i minorenni, i requisiti richiesti sono disciplinati dalla legge 149/01 che all’art 6 li specifica come segue:. essere sposati, da almeno tre anni o dimostrare di aver convissuto stabilmente per tre anni prima del matrimonio, non essere separati neppure di fatto;. essere idonei ad educare ed istruire i minori. la differenza d’età tra i genitori ed ......
L’adozione ha lo scopo di assicurare ad ogni bambino una famiglia. I coniugi che intendono adottare devono presentare la relativa domanda al Tribunale per i minorenni, i requisiti richiesti sono disciplinati dalla legge 149/01 che all’art 6 li specifica come segue: . essere sposati, da almeno tre anni o dimostrare di aver convissuto stabilmente per tre anni prima del matrimonio, non essere separati neppure di fatto; . essere idonei ad educare ed istruire i minori . la differenza d’età tra i genitori ed il bambino deve essere compresa tra 18 e 45 anni, l’adozione, però, non è preclusa quando il limite è superato da uno solo dei coniugi, se gli stessi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio naturale o adottivo minorenne.
L’affidamento si riferisce, invece, ai casi in cui il minore è allontanato temporaneamente dal nucleo familiare d’origine e preso in cura da terzi, poiché diversa è la ratio caratterizzante tale istituto abbiamo presupposti diversi per la relativa domanda: . una famiglia, possibilmente con altri figli minori . una persona sola (non sposata o separata) . una comunità di tipo famigliare