L’art. 6 della legge n. 184/1983, come modificata dalla legge n. 149/2001, prevede i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti perché si dia luogo ad una adozione legittimante: innanzitutto la stabilità della coppia. Viene, infatti, previsto che gli adottanti devono essere uniti in matrimonio da almeno 3 anni e tra gli stessi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi 3 anni separazione personale neppure di fatto. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al 1° comma ......
L’art. 6 della legge n. 184/1983, come modificata dalla legge n. 149/2001, prevede i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti perché si dia luogo ad una adozione legittimante: innanzitutto la stabilità della coppia. Viene, infatti, previsto che gli adottanti devono essere uniti in matrimonio da almeno 3 anni e tra gli stessi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi 3 anni separazione personale neppure di fatto. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al 1° comma (coppia sposata da almeno 3 anni, ecc.) può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di 3 anni, nel caso in cui il Tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.