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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • adozione legittimante

    L’art. 6  della legge n. 184/1983, come modificata dalla legge n. 149/2001, prevede i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti perché si dia luogo ad una adozione legittimante: innanzitutto la stabilità della coppia. Viene, infatti, previsto che gli adottanti devono essere  uniti in matrimonio da almeno 3 anni e tra gli stessi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi 3 anni separazione personale neppure di fatto. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al 1° comma ......

    L’art. 6  della legge n. 184/1983, come modificata dalla legge n. 149/2001, prevede i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti perché si dia luogo ad una adozione legittimante: innanzitutto la stabilità della coppia. Viene, infatti, previsto che gli adottanti devono essere  uniti in matrimonio da almeno 3 anni e tra gli stessi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi 3 anni separazione personale neppure di fatto. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al 1° comma (coppia sposata da almeno 3 anni, ecc.) può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di 3 anni, nel caso in cui il Tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

    continua.

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