Uno sguardo all'estero.
La comparazione degli istituti giuridici in Europa relativa relativamente all’amministrazione di sostegno porta ad evidenziare come in questi ultimi decenni si sia assistito ad un mutamento di direzione nella gestione degli istituti sulla persona, che ha condotto il trattamento delle connesse questioni da una logica di protezione della società nei confronti di soggetti devianti od in altro e variegato modo deboli, incapaci a gestirsi, ad una logica di protezione della persona stessa volta a garantire la protezione, il benessere morale e materiale compatibilmente con le sue aspirazioni e nella minor compressione possibile della capacità di agire e di gestire la vita quotidiana.
Ferma questa finalità, all’interno dei vari paesi sussistono invero differenze sulle modalità di disciplina dell’istituto; l’evidenza maggiore riguarda Austria e Germania, che hanno scelto di dotarsi di un unico istituto per la protezione degli incapaci, l’amministrazione di sostegno, retta da un betreuer, assistente fiduciario, dotato di margini assolutamente flessibili di azione e sostitutivo (nel senso di abolitivo) degli istituti del tutore o del curatore di soggetti interdetti od inabilitati. Altri paesi, come la Francia, la Spagna ed anche l’Italia, hanno invece optato per la scelta di mantenere le più risalenti e coercitive figure, anche se di fatto la pratica giudiziaria tende a vederle di sfavore ed a limitarne l’applicazione ai soli casi più gravi.
Altro significativo elemento di distinzione riguarda l’applicazione della misura di sostegno laddove vi sia di fatto una gestione del beneficiario ad opera di familiari od altri soggetti, tenuti o meno a curarne i suoi interessi. Ancor qui in Austria e Germania vi è la tendenza ad escludere la possibilità di intervento ad opera del giudice per il semplice fatto che un soggetto debole sia assistito da altre persone, in modo oggettivamente soddisfacente, mentre in Francia ed anche nel nostro paese viene lasciata discrezionalità su questo punto, ben potendo la nomina di un amministratore essere esclusa per la sola presenza di soggetto già ritenuto idoneo nel caso di specie ad amministrare beni altrui o quant’altro o viceversa essere ammessa ad esempio con sostituzione del gerente anche al mero fine di venire incontro alle aspirazioni del beneficiario espresse in tal senso. In questa breve panoramica, si segnala l’orientamento di Inghilterra ed in parte anche della Francia, nel fornire all’interprete indicazioni precise di legge circa l’applicazione dell’amministrazione di sostegno, mentre nei restanti paesi la tendenza è nel senso di lasciare ampia modalità di discrezione in capo al Giudice.
Un cenno infine, a talune questioni di applicazione dell’istituto sia nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, sia nel caso di cittadini stranieri presenti nel nostro paese. Per i primi e per un cittadino italiano residente all’estero, si è ritenuta sussistente la giurisdizione italiana in applicazione dell’art. 9 della legge 218/95 in tema di giurisdizione volontaria (Tribunale di Mantova, 17 marzo 2007); per i secondi si esclude la giurisdizione italiana laddove il cittadino straniero non abbia residenza in Italia (salva l’ammissibilità di interventi di protezione provvisoria ed urgente) e la si ammette invece laddove sia residente nel nostro paese (Tribunale Pordenone 7 marzo 2002 in Riv. Dir. Int. Priv.proc. 2002, 1052).