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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • spese straordinarie

    Nell’ambito dei provvedimenti che riguardano i figli, il Giudice della crisi familiare è solito prevedere – in unione all’obbligo di corrispondere un assegno mensile in favore del collocatario dei figli – anche l’onere di contribuire pro quota agli esborsi per le spese straordinarie relative alla prole. Tra l’altro, in considerazione della rilevanza pubblicistica degli interessi coinvolti,  il Giudice può anche esercitare d’ufficio questo potere (dunque a prescindere dalla conclusioni rassegnate dalle parti in argomento) seppur, quanto meno in linea teorica, ......

    Nell’ambito dei provvedimenti che riguardano i figli, il Giudice della crisi familiare è solito prevedere – in unione all’obbligo di corrispondere un assegno mensile in favore del collocatario dei figli – anche l’onere di contribuire pro quota agli esborsi per le spese straordinarie relative alla prole.
    Tra l’altro, in considerazione della rilevanza pubblicistica degli interessi coinvolti,  il Giudice può anche esercitare d’ufficio questo potere (dunque a prescindere dalla conclusioni rassegnate dalle parti in argomento) seppur, quanto meno in linea teorica, nel rispetto del principio generale di proporzionalità che è criterio legale (148 c.c. e 155 comma 4 c.c.) utile a ripartire il peso del mantenimento dei figli tra i genitori.
    Sennonché nella pratica giudiziaria, di frequente si sperimenta come la suddivisione di questi costi relativi ai figli sia foriera di crescente conflittualità tra  i genitori e spesso origine di nuovo contenzioso.
    Da un lato, infatti sono ancora numericamente significativi i provvedimenti giudiziali con i quali vengono genericamente poste a carico dei due genitori “ in ragione del 50% del loro ammontare le spese straordinarie relative ai figli”,  dall’altro anche in ipotesi di provvedimenti economici più articolati che enumerino le singole esigenze dei figli esorbitanti l’assegno periodico, resta spesso irrisolto tra i co–obbligati il nodo circa le necessità della spesa, il previo accordo, l’ammontare degli importi e la documentazione giustificativa utile a comprovare l’esborso.
    Del resto, se è pacifico che incomba su entrambi i genitori l’obbligo di soddisfare – in rapporto alle personali sostanze e capacità – le esigenze di sopravvivenza vitale dei figli (in primis vitto e alloggio) ma pure ogni altra loro complementare esigenza di vita quotidiana (cura e salute, abbigliamento, istruzione, sport, custodia, trasporto, comunicazione, gioco),  spesso la giurisprudenza ha utilizzato il concetto di spesa straordinaria in ambito molto esteso, ingenerando incertezze interpretative.

    segue.

    Le spese straordinarie di F.Maberino