La tutela del minore si oggettivizza: provvedono i nonni a contribuire all’adeguato mantenimento, se i genitori “non possono o non vogliono”.L’evoluzione in senso civile di un paese, passa per due vie: le riforme normative e l’interpretazione innovativa di norme già codificate.La recente sentenza del Tribunale di Genova (g.u. Monica Parentini depositata il 28 ottobre 2009, vedi) costituisce esempio di questa seconda via (interpretazione dell’art. 148 cod. civ.) e nel contempo della prima, traendo dalla più recente disciplina nazionale e comunitaria ......
La tutela del minore si oggettivizza: provvedono i nonni a contribuire all’adeguato mantenimento, se i genitori “non possono o non vogliono”.
L’evoluzione in senso civile di un paese, passa per due vie: le riforme normative e l’interpretazione innovativa di norme già codificate. La recente sentenza del Tribunale di Genova (g.u. Monica Parentini depositata il 28 ottobre 2009, vedi) costituisce esempio di questa seconda via (interpretazione dell’art. 148 cod. civ.) e nel contempo della prima, traendo dalla più recente disciplina nazionale e comunitaria in materia di diritto di famiglia, il principio per cui l’interesse del minore è primario rispetto ad ogni altro.