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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • obbligazione naturale

    Corte d'Appello di Ancona, 5 dicembre 2009. Pres. Castagnoli – Est. Scolaro.E' privo di causa meritevole di tutela giuridica, secondo la previsione di cui all'art. 1322 c.c., il contratto stipulato, per scrittura privata, da ex amanti occasionali divenuti genitori grazie alla nascita di una figlia, con il quale il padre promette di mantenere personalmente anche la madre sino all'autosufficienza economica della figlia naturale, contro l'obbligo materno di non richiedere, per la figlia, la spendita del cognome paterno e di vivere ......

    Corte d'Appello di Ancona, 5 dicembre 2009. Pres. Castagnoli – Est. Scolaro.

    E' privo di causa meritevole di tutela giuridica, secondo la previsione di cui all'art. 1322 c.c., il contratto stipulato, per scrittura privata, da ex amanti occasionali divenuti genitori grazie alla nascita di una figlia, con il quale il padre promette di mantenere personalmente anche la madre sino all'autosufficienza economica della figlia naturale, contro l'obbligo materno di non richiedere, per la figlia, la spendita del cognome paterno e di vivere e lavorare in luoghi lontani dall'ambiente familiare, lavorativo e sociale dell'ex amante; tale obbligazione, affetta da nullità, assume la valenza di mera obbligazione naturale, che non può essere, per sua natura, novata con la sottoscrizione di un pattizio per scrittura privata.


    La pronuncia di merito che si annota si segnala per l'obiettiva singolarità del caso concreto e per il rilievo che assume in ordine alla tematica afferente l'autonomia contrattuale nel diritto di famiglia e delle persone; evidente l'interesse sotteso, risultando assai raro imbattersi in fattispecie simili; attraverso convenzione contrattuale per scrittura privata stipulata tra "ex" (senza nessun altro aggettivo ipotetico, salvo quello di amanti, non essendo mai intercorso un vincolo di coniugio, né un rapporto di stabile convivenza more uxorio e neppure qualsivoglia previsione contrattuale preventiva), divenuti loro malgrado genitori, si era preteso di dare valenza giuridica ad un rapporto relazionale altrimenti affidato al canone della soluti retentio di cui all'art. 2034 c.c.; la medesima sentenza è, quindi, occasione per alcune considerazioni che vadano oltre il richiamo degli insegnamenti rigurdanti la sfera di rilevanza giuridica attribuita ai doveri morali e sociali ed i limiti della libertà contrattuale in sede di separazione coniugale od in similari contesti, attingendo le variegate "forme di affettività e genitorialità"; peraltro, l'argomento è tutt'altro che agevole per il contrasto che in questo momento storico si evidenzia tra un fenomeno sociologico indubitabilmente proteso all'atomizzazione individualistica, un ordinamento positivo frammentario e l'indirizzo della giurisprudenza volto a tener salda la delimitazione della sfera riservata alla libera compromissione negoziale dei rapporti tra i coniugi e tra genitori.

    continua.

    estratto da Dir Fam Per. 2012