di Chiara Delmonte.A partire dagli anni settanta, la riforma del diritto di famiglia ha definitivamente soppresso il vecchio schema fondato sulla figura del marito quale capo supremo; il legislatore si è uniformato al dettato Costituzionale che, ex articolo 29 comma II, sancisce l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. I cardini della riforma del sistema familiare risultano essenzialmente due; da un lato il rispetto dei diritti e delle libertà di ciascun coniuge, dall’altro l’eguaglianza, la solidarietà e l’assistenza reciproca.Il legislatore ha ......
di Chiara Delmonte.
A partire dagli anni settanta, la riforma del diritto di famiglia ha definitivamente soppresso il vecchio schema fondato sulla figura del marito quale capo supremo; il legislatore si è uniformato al dettato Costituzionale che, ex articolo 29 comma II, sancisce l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. I cardini della riforma del sistema familiare risultano essenzialmente due; da un lato il rispetto dei diritti e delle libertà di ciascun coniuge, dall’altro l’eguaglianza, la solidarietà e l’assistenza reciproca. Il legislatore ha inteso limitare il contenuto precettivo della relazione coniugale a poche indicazioni di principio, sostanzialmente contenute nell’art. 143cc, demandando interamente alla coppia di stabilire l’indirizzo concreto e specifico della vita familiare, in maniera concordata e tenendo conto delle esigenze di entrambi i coniugi, degli eventuali figli e di quelle preminenti della famiglia stessa. A fronte dell’inadempimento di uno degli obblighi in questione, il diritto della famiglia si è dotato di regole sue proprie che, in ragione della difficoltà logica e giuridica di obbligare il marito o la moglie ad adempiere, operano, in funzione tendenzialmente sanzionatoria, in corso di separazione.