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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • addebito e danni

    Corte di Cassazione – 15 settembre 2011 n. 18853. Una nuova pronuncia della Corte di legittimità in tema di responsabilità civile all'interno dei rapporti familiari, in una materia rispetto alla quale il legislatore ha sempre mostrato insofferenza ad intervenire, nella convinzione di non poter giudicare ambiti così intimi e personali. Per tutto il secolo scorso i comportamenti fonte di sola responsabilità civile, con esclusione quindi delle fattispecie aventi rilevanza penale, tenuti dai componenti della famiglia in danno di un congiunto, ......

    Corte di Cassazione – 15 settembre 2011 n. 18853.

    Una nuova pronuncia della Corte di legittimità in tema di responsabilità civile all'interno dei rapporti familiari, in una materia rispetto alla quale il legislatore ha sempre mostrato insofferenza ad intervenire, nella convinzione di non poter giudicare ambiti così intimi e personali.

    Per tutto il secolo scorso i comportamenti fonte di sola responsabilità civile, con esclusione quindi delle fattispecie aventi rilevanza penale, tenuti dai componenti della famiglia in danno di un congiunto, sono rimasti per lo più ricompresi nelle norme afferenti i diritti e doveri dei coniugi (artt. 143 e segg. c.c.), esclusi dalle norme che presidiano gli illeciti civili, restando di fatto impuniti.

    Nel testo originario del codice civile, nel regime di indissolubilità del matrimonio, la separazione era l'unica sanzione tipica prevista per il coniuge venuto meno ai suoi doveri matrimoniali.

    L'art. 151 c.c. prevedeva che i comportamenti consistenti in: adulterio, abbandono, sevizie, eccessi, minacce o ingiurie gravi, fossero punibili unicamente con l'istanza di separazione per colpa.

    segue.

    la pronuncia di II grado, Corte d'Appello di Genova 20 05 2006 l'articolo la pronuncia Cass. n. 18853 2011 la pronuncia di I grado, Trib. Savona n. 16 2005