Focus

Giurisprudenza

Contributi

Mission

redazione

archivio

Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • Garante e diritto amichevole

    Dal 3 agosto 2011, data della sua entrata in vigore, il nostro ordinamento si avvale di un nuovo strumento finalizzato alla tutela delle persone di minore età, avendo il Senato della Repubblica il 22 giugno 2011 approvato il disegno di legge istitutivo, dell’Autorità del Garante per l’infanzia e l’adolescenza (leggibile per esteso qui) il tutto in dichiarata conformità alle normative internazionali in materia (segnatamente la convenzione di New York del 1989 e di Strasburgo del 1996).Anche l’Italia, pertanto, seppur con ......

    Dal 3 agosto 2011, data della sua entrata in vigore, il nostro ordinamento si avvale di un nuovo strumento finalizzato alla tutela delle persone di minore età, avendo il Senato della Repubblica il 22 giugno 2011 approvato il disegno di legge istitutivo, dell’Autorità del Garante per l’infanzia e l’adolescenza (leggibile per esteso qui) il tutto in dichiarata conformità alle normative internazionali in materia (segnatamente la convenzione di New York del 1989 e di Strasburgo del 1996).
    Anche l’Italia, pertanto, seppur con estremo ritardo rispetto ad altri Paesi Europei, si è dotata di un organo nazionale, che affiancherà altri già sorti a livello regionale (per tutti, http://tutoreminori.regione.veneto.it/home/home.asp), già preposti alla protezione di infanzia ed adolescenza.
    La nuova legge è, a grandi linee, strutturata in modo bifasico, offrendo – sotto il profilo pratico – una via rapida ed auspicabilmente efficace cui poter rivolgere la segnalazione di situazioni che necessitino approfondimento e tutela e – sotto il profilo programmatico – uno strumento volto a favorire attività di promozione, collaborazione, studio delle problematiche attinenti i minori.
    In particolare, sono previsti dall’art. 4, comma 2, poteri di accesso a dati ed informazioni nonché di visite ed ispezione presso strutture pubbliche e private ove siano presenti persone di minore età, da disporsi in conformità ai principi stabili dalla legge 07/08/1990  n. 241  in materia di accesso.
    Non si legga né si interpreti, tuttavia, la neo istituita Autorità quale soggetto cui dirigere mere iniziative di denuncia facendo leva sui poteri latamente inquisitivi che la legge prospetta, così elidendo il primo fine che l’Autorità stessa deve proporsi, che è quello di ente di promozione e di protezione, non giurisdizionale e non conflittuale, dei diritti delle persone di minore età.

    continua

    apri documento PDF