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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • doppio domicilio

    Con l'ordinanza presidenziale in commento, il Tribunale di Firenze introduce una nuova e più pregnante applicazione dei prinicipi in materia di affidamento condiviso, andando segnatamente ad incidere non soltanto nell'approccio circa le scelte e le decisioni interenti la vita dei figli, ma anche nell'esplicazione delle attività pratiche e quotidiane di vita nell'ambito della famiglia separata o divorziata.Il legislatore del 2006, come è noto, introduce quale regola generale in materia di affidamento dei figli minori la disciplina dell'affido in via condivisa.Tale ......

    Con l'ordinanza presidenziale in commento, il Tribunale di Firenze introduce una nuova e più pregnante applicazione dei prinicipi in materia di affidamento condiviso, andando segnatamente ad incidere non soltanto nell'approccio circa le scelte e le decisioni interenti la vita dei figli, ma anche nell'esplicazione delle attività pratiche e quotidiane di vita nell'ambito della famiglia separata o divorziata.
    Il legislatore del 2006, come è noto, introduce quale regola generale in materia di affidamento dei figli minori la disciplina dell'affido in via condivisa.
    Tale regime di affidamento consente  l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
    L'affido condiviso si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
    Fondamento del regime dell'affido condiviso è in particolare il c.d. prinicipio di bi–genitorialità, che deve regolare il rapporto tra genitori e figli in sede di separazione e che viene concretamente applicato nel caso di specie, dove si ripartisce egualmente tra i genitori il tempo della vita quotidiana del figlio, al quale si ritiene di dovere, di conseguenza, attribuire un duplice domicilio, tanto presso la madre quanto presso il padre.
    Infatti, ripartendo in tal modo in ritmi della vita del minore, quest'ultimo si ritrova concretamente ad avere non un solo, ma ben due luoghi che possono definirsi quale centro dei propri affari ed interessi, poichè – in base allo schema dettato dal Giudice nel caso di specie – la settimana del figlio si divide paritariamente tra i due genitori, con conseguente identica frequentazione degli ambienti e del contesto sociale di entrambi i genitori, con il conseguente innesto di relazioni interpersonali di rilievo in entrambe le situazioni di vita quotidiana.
    Si osserva in particolare come l'attribuzione giudiziale del duplice domicilio se può – da un lato – porre problemi formali agli uffici demografici comunali, a causa della doppia iscrizione del minore nei registri anagrafici di due Comuni diversi, dall'altro consente al minore ed ai genitori separati e residenti in Comuni differenti di fruire dei servizi extra–scolastici, sportivi, sociali e ludici, nonchè delle agevolazioni fiscali messi a disposizione dei residenti e  conseguenti all'iscrizione nel nucleo familiare.
    La fruibilità di detti servizi comunali è sicuramente un valido mezzo che permette al minore di vivere il proprio quotidiano tanto presso la madre quanto presso il padre, perchè mediante il godimento di essi il figlio ha modo di radicarsi meglio nel tessuto sociale ove vive ciascuno dei genitori e sentirsi egualmente "a casa propria", presso entrambi i genitori.
    A tale scopo, l'ordinanza in esame detta anche un preciso regolamento circa i periodi di vacanza del minore, in modo che essi siano equamente ripartiti, in maniera del tutto coerente con l'eguale e paritaria suddivisione del tempo quotidiano del figlio.
    Si tratta pertanto di un ulteriore passo in avanti verso l'ammodernamento del concetto di famiglia separata o divorziata, con la valorizzazione e migliore ripartizione del tempo trascorso presso entrambi i genitori, che in questo modo entrano entrambi a pieno titolo nella routine quotidiana del minore.
    Viene superato, in questo modo, lo schema della stabilizzazione della residenza presso l'uno dei due genitori, il che – anche dopo la riforma del 2006 – comportava l'inevitabile prevalenza della presenza di un genitore rispetto all'altro nella vita quotidiana del figlio.
    Per concludere, viene in rilievo come questa nuova visione della gestione dell'affidamento condiviso risulta senz'altro agevolata dalla contiguità territoriale dei Comuni ove risiedono i genitori e – soprattutto – da un buon grado di capacità genitoriale, consapevolezza e maturità di questi ultimi nel gestire la vita dei figli il più possibile in armonia e condivisione di intenti.

    Ordinanza Tribunale di Firenze 9 04 2012