Affidamento dei figli – L. 54/2006 regime ordinario – mera conflittualità come causa di esclusione – non sussiste – limite del danno al minore – divergenti prospettive educative – esercizio separato della potestà – necessità di confronto paritario – rinvio alla mediazione.
Corte d'Appello di Genova, Sezione specializzata Minori, Decreto 13/12/2007.
Con la legge 54/2006 il legislatore ha formulato una scelta netta per l’affidamento condiviso, quale regime ordinario, garanzia del principio della bigenitorialità.
La valorizzazione del criterio della necessaria pariteticità, di ruolo e di impegno, in capo ad ambedue i genitori era entrata a far parte del patrimonio normativo, quantomeno a far data dalla entrata in vigore della legge (176 del 1991) di ratifica della Convenzione di New York del 20/11/1989.
La conflittualità tra i genitori non può costituire causa di esclusione del regime primario di affidamento.
Unico limite al regime di affido condiviso è dato dai casi nei quali esso comporterebbe danno per i minori, circostanza che deve comunque essere fatta oggetto di adeguata motivazione.
Allorché i genitori diano prova di una visione divaricata delle reali esigenze della figlia e di un conflitto quanto all’atteggiamento educativo da tenere, questa disparità di vedute non può risolversi che attraverso il confronto, se del caso con l’ausilio di tecnici del settore.
In tali casi all’affido condiviso fa da contrappeso l’esercizio disgiunto della potestà da parte dei genitori.
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