Corte di Cassazione 26587/09. Esclusione affido condiviso
Con sentenza n 26587 depositata il 17 dicembre 2009 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso depositato da un padre che richiedeva l'affidamento condiviso dei figli, opponendosi all'affidamento esclusivo a favore della madre. Tuttavia il ricorrente non aveva mai versato il contributo al mantenimento a favore della prole.La Suprema Corte ha respinto il ricorso affermando che "perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno genitori, una sua condizione di manifesta carenza o ......
Con sentenza n 26587 depositata il 17 dicembre 2009 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso depositato da un padre che richiedeva l'affidamento condiviso dei figli, opponendosi all'affidamento esclusivo a favore della madre. Tuttavia il ricorrente non aveva mai versato il contributo al mantenimento a favore della prole.La Suprema Corte ha respinto il ricorso affermando che "perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento".La prima sezione civile ha pertanto ritenuto che il genitore che non versi al figlio l'assegno di mantenimento perda il diritto all'affido condiviso.Sicché in casi analoghi l'Autorità Giudicante potrà derogare alla normativa del 2006, che prevede il regime dell'affidamento condiviso quale regola generale, rispetto alla disciplina dell'affidamento esclusivo attuabile in casi eccezionali, ovvero qualora la condotta del genitore sia pregiudizievole per la prole o esista elevata conflittualità tra i coniugi.