Focus

Giurisprudenza

Contributi

Mission

redazione

archivio

Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • Amministrazione di sostegno e obbligo del difensore

    Difesa tecnica nei procedimenti di A.d.S.La questione attiene alla necesità o meno del difensore nelle procedure di Amministrazione di Sostegno, analogamente ai procedimenti di inabilitazione e interdizione, quantomeno nella fase di presentazione del ricorso. Nel silenzio della legge si erano creati contrapposti orientamenti, e precisamente:1) la Corte d'Appello di Milano che, contrariamente al G.T. della stessa città, sosteneva l'obbligatorietà della difesa richiamandosi ai seguenti dati formali: – l'art. 82 cpc: salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti le ......

    Difesa tecnica nei procedimenti di A.d.S.
    La questione attiene alla necesità o meno del difensore nelle procedure di Amministrazione di Sostegno, analogamente ai procedimenti di inabilitazione e interdizione, quantomeno nella fase di presentazione del ricorso. Nel silenzio della legge si erano creati contrapposti orientamenti, e precisamente:
    1) la Corte d'Appello di Milano che, contrariamente al G.T. della stessa città, sosteneva l'obbligatorietà della difesa richiamandosi ai seguenti dati formali:
    – l'art. 82 cpc: salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti le parti devono stare in giudizio con il ministero di un difensore;
    – l'analogia con i procedimenti di inabilitazione/interdizione;
    – l'AdS si conclude con una decisione che è idonea ad incidere su diritti e status;
    – la decisione è appellabile e ricorribile in Cassazione;
    – il principio del giusto processo ex art. 111 Cost. va applicato anche nei procedimenti camerali.

    2) La Corte d'Appello di Venezia che riteneva non necessaria la difesa, sulla base delle seguenti motivazioni:
    – analizzando le ragioni e lo scopo della legge 6/04: procedimento a struttura semplificata pensato per venire incontro alle esigenze dei soggetti deboli;
    – per le funzioni prevalentemente amministrative cui è chiamato il GT;
    – perchè il Giudice Tutelare è l'unico giudice che può permettersi di non essere terzo, ma di perseguire gli interessi della persona;
    – l'A.d.S. è strutturalmente diverso da inabilitazione e interdizione: laddove queste sottraggono, la prima attribuisce.

    3) E' quindi intervenuta la Corte di Cassazione, nel novembre 2006, con la pronuncia n.25366 (della quale si pubblica qui un estratto, nonché il testo integrale) a dirimere i contrasti precisando il discrimine:
    – il procedimento di AdS non richiede la difesa tecnica, salvo che emerga la necessità di assumere provvedimenti che incidono su diritti fondamentali.

    4) Sul tema è stata chiamata a pronunciarsi altresì la Corte Costituzionale, la quale con l'Ordinanza n. 128 del 19/04/07 ha dichiarato manifestamente infondata la questione, dal momento che alle norme contestate può essere data una lettura costituzionalmente orientata, tale per cui l'obbligatorietà della difesa viene in rilievo quando vengono in gioco diritti fondamentali della persona.

    Cass. 25366 2006 integrale Corte Cost. 128 2007 Cass. 25366 2006 estratto