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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • protezione e consenso

    Cassazione civile, Sez. I, 1 marzo 2010, n. 4866. Dopo l'entrata in vigore della legge n. 6 del 2004, l'interdizione ha ancora uno spazio applicativo per coloro che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, quando ciò sia necessario per assicurare la loro adeguata protezione (art. 414 c.c.), dovendosi comunque perseguire l'obiettivo della minore limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente ......

    Cassazione civile, Sez. I, 1 marzo 2010, n. 4866.

    Dopo l'entrata in vigore della legge n. 6 del 2004, l'interdizione ha ancora uno spazio applicativo per coloro che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, quando ciò sia necessario per assicurare la loro adeguata protezione (art. 414 c.c.), dovendosi comunque perseguire l'obiettivo della minore limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente (attraverso l'obiettivo esplicito di cui all'art. 1 L. 9 gennaio 2004, n. 6). In tale ottica non costituisce condizione necessaria per l'applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quanto meno accettato, il sostegno ed abbia indicato la persona da nominare quale amministratore.

    Con la pronuncia in commento la Cassazione ribadisce che l’interdizione, pur essendo una misura residuale, trova ancora uno spazio di applicazione, quando non sia possibile assicurare con l’amministrazione di sostegno una protezione adeguata al soggetto debole.

    La parte della massima più innovativa s’incentra nell’affermazione che non rileva, quale condizione necessaria di applicazione della misura di protezione dell’amministrazione di sostegno, la mancanza di accettazione da parte del beneficiario degli interventi disposti nei suoi confronti.

    L’obiettivo preminente da perseguire è la minore limitazione possibile della capacità di agire e la considerazione della volontà dell’incapace si trova in posizione subordinata rispetto a tale obiettivo.

    Viene sgombrato ogni dubbio anche in merito alla rilevanza di un rapporto già in atto tra beneficiario ed amministratore, tale da rendere auspicabile l’indicazione della persona da nominare.

    Resterà da verificare in quali ambiti l’amministratore di sostegno potrà agire anche contro la volontà dell’incapace: sicuramente nell’ambito dei rapporti patrimoniali; una maggior cautela si rende invece necessaria, quando si interviene nella sfera dei diritti della persona.


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