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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • La realtà virtuale le fa perdere consapevolezza della vita reale, necessaria la protezione. Tribunale di Ravenna, 4 febbraio 2021

    Ricorso ai fini della inabilitazione per prodigalità. E' ammessa l'amministrazione di sostegno in favore di chi regala ingenti somme di denaro a utenti conosciuti online.

    La prodigalità, anche quando non deriva da una malattia o infermità, se si concretizza in un rischio eccessivo e non giustificato, può far scattare la tutela.

    Secondo un orientamento oggettivistico la prodigalità sussiste anche a prescindere da una patologia psichiatrica; mentre per l'orientamento soggettivistico occorre una conclamata malattia mentale.

    La misura di protezione dell'amministrazione di sostegno può essere adottata anche in situazioni di prodigalità non necessariamente connesse a conclamata malattia psichica.

    La misura dell'Amministrazione di Sostegno si presta meglio, rispetto all'inabilitazione, a soddisfare gli interessi personali e patrimoniali della beneficianda.

    L'amministratore di sostegno, nominato in via provvisoria dallo stesso collegio per esigenze di protezione immediata, svolgerà una funzione di vigilanza in ordien al corretto utilizzo delle risorse.

    Egli dovrà vigilare altresì sulle condizioni di vita e di salute della beneficiaria sostenendola e consigliandola, in base alle necessità e possibilità, in un percorso terapeutico, eventualmente anche di coppia, o anche in un progetto di maggiore inserimento sociale-ricreativo, che la sottragga alla dimensione solitaria in cui versa, anche mediante ausilio dei Servizi sociali e sanitari territorialmente competenti.

    Tribunale di Ravenna, sentenza 4.02.2021