Tribunale di Bari Sez. I 09/02/2008 n. 352.Il nuovo art. 404, c.c., colloca in primo piano l’esigenza di fornire un aiuto a chi si trovi in difficoltà, piuttosto che quella di individuare un organo che si sostituisca all’incapace in tutte le scelte relative agli atti in cui si estrinseca la sua personalità. Infatti, gli artt. 4 e 10 della L. n. 6 del 2004, recanti il nuovo testo degli artt. 414 e 432, c.c., introducono rilevanti modifiche alla disciplina “della ......
Tribunale di Bari Sez. I 09/02/2008 n. 352.
Il nuovo art. 404, c.c., colloca in primo piano l’esigenza di fornire un aiuto a chi si trovi in difficoltà, piuttosto che quella di individuare un organo che si sostituisca all’incapace in tutte le scelte relative agli atti in cui si estrinseca la sua personalità. Infatti, gli artt. 4 e 10 della L. n. 6 del 2004, recanti il nuovo testo degli artt. 414 e 432, c.c., introducono rilevanti modifiche alla disciplina “della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale” con la chiara eliminazione del carattere di obbligatorietà dell’interdizione, la cui concessione è ora subordinata alla condizione che tale misura sia necessaria per assicurare l”adeguata protezione” dell’incapace. Del resto, l'Amministrazione di Sostegno è un’istituto particolarmente flessibile, coprendo un ampio arco di situazioni che va dall'assistenza del beneficiario per il compimento di un singolo atto di disposizione, a misure di protezìone molto articolate e penetranti, che comprendono anche effetti, limitazioni o decadenza tipiche dell'interdizione (art. 411, c.c.). Ciò posto, la legge non stabilisce espressamente una linea di demarcazione tra le diverse figure, pur risultando necessaria al fine di evitare confusione tra gli ambiti di operatività dei singoli strumenti di protezione. A tal fine, la Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, tra l'altro, degli artt. 404 e 405, c.c., numeri 3 e 4, e dell’art. 409, c.c., nel testo introdotto dalla L. n. 6 del 2004, ha affermato che la nuova disciplina affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere all’interdizione soltanto se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione. In relazione alla definizione contenuta nell'art. 404, c.c., beneficiari dell'amministrazione dì sostegno possono essere anche i soggetti affetti da uno stato di infermità psichica che li pone in una situazione di “impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”, con ciò consentendo che l'A.S. può essere disposta anche in caso dì “impossibilità totale”. Pertanto, per la determinazione del criterio di graduazione della misura da adottarsi in concreto, non si può prescindere dalla disposizione di principio contenuta nell'art. 414, c.c., che collega la misura dell’interdizione alla necessità di assicurare l'adeguata protezione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente, che lo renda di fatto incapace di provvedere ai propri interessi. Ciò in quanto, l'attuale impianto legislativo esclude che si faccia luogo all’interdizione – considerata quale estrema ratio a cui ricorrere in “casi limite” – tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, possa essere garantita dallo strumento dell’amministrazione di sostegno.