Tribunale di Genova. Ordinanza presidenziale 14/01/2011. Presidente Haupt.Parrebbe a prima vista inconsueto ipotizzare una parificazione di un maggiorenne ad un minorenne ed andare in senso inverso rispetto a quanto ci si aspetterebbe.Tuttavia, allorché si tratti di filiazione, altrimenti non potrebbe essere posto che i diritti dei figli, minorenni o maggiorenni, purché incolpevolmente non autonomi dal punto di vista economico, debbono necessariamente godere della medesima tutela giuridica.Seguendo tale logica, il Tribunale di Genova con la decisione resa in sede di provvedimenti ......
Parrebbe a prima vista inconsueto ipotizzare una parificazione di un maggiorenne ad un minorenne ed andare in senso inverso rispetto a quanto ci si aspetterebbe. Tuttavia, allorché si tratti di filiazione, altrimenti non potrebbe essere posto che i diritti dei figli, minorenni o maggiorenni, purché incolpevolmente non autonomi dal punto di vista economico, debbono necessariamente godere della medesima tutela giuridica. Seguendo tale logica, il Tribunale di Genova con la decisione resa in sede di provvedimenti presidenziali in commento, ha stabilito che non si possa prescindere dall’ascolto del figlio maggiorenne, ancorché non autosufficiente, al fine di confermare l’assegnazione della casa familiare presso cui il maggiorenne viva, in capo al genitore non proprietario e nei confronti dell’altro, proprietario della casa stessa.