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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • Ascolto e diritti del minore

  • L’ascolto del minore infradodicenne non è adempimento automatico, ma va disposto dal giudice tenuto conto dell’interesse del minore. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 17 maggio 2025, n. 13143

    Nei procedimenti minorili, l'ascolto del minore, ove sia stato già disposto ed eseguito, non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d'appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, non essendo esso un atto istruttorio o burocratico, ma costituendo piuttosto l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito

    Conf. Cass., n. 437/2024; n. 24626/2023

    Rif. Leg.  Artt. 315-bis, 336-bis, 337-octies c.c.; Artt. 473-bis 4, 473-bis 5, c.p.c.; Art. 12 Convenzione di New York; Art. 6 Convenzione di Strasburgo.

    Ascolto del minore – Capacità di discernimento – Interesse del minore

  • audizione minore

    Cassazione Civile, Sezioni Unite, 21 ottobre 2009, n. 22238.L'omessa audizione immotivata del minore determina nei procedimenti di separazione o di revisione delle condizioni di separazione un difetto di contraddittorio cui consegue la nullità della decisione.L'audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta  obbligatoria con l'art. 6 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, per cui ad essa ......

  • ascolto del figlio maggiorenne

    Tribunale di Genova. Ordinanza presidenziale 14/01/2011. Presidente Haupt.Parrebbe a prima vista inconsueto ipotizzare una parificazione di un maggiorenne ad un minorenne ed andare in senso inverso rispetto a quanto ci si aspetterebbe.Tuttavia, allorché si tratti di filiazione, altrimenti non potrebbe essere posto che i diritti dei figli, minorenni o maggiorenni, purché incolpevolmente non autonomi dal punto di vista economico, debbono necessariamente godere della medesima tutela giuridica.Seguendo tale logica, il Tribunale di Genova con la decisione resa in sede di provvedimenti ......