La convivenza more uxorio tra persone di stato libero non costituisce causa di illiceità e quindi di nullità di un contratto attributivo di diritti patrimoniali (nella specie comodato) collegato a detta relazione, in quanto essa, ancorché non disciplinata dalla legge, non contrasta né con norme imperative, né con l'ordine pubblico, né con il buon costume, bensì ha rilevanza nel vigente ordinamento per l'attribuzione di potestà genitoriali nell'ipotesi disciplinata dall'art. 317–bis c.c., come nella normativa della legge 27 luglio 1978 n. 392 (equo canone) in ordine alla successione nel contratto di locazione (così come risultante a seguito della nota decisione della Consulta del 1988).
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