La cessazione della convivenza tra genitori naturali non comporta più il venir meno dell'esercizio della potestà (responsabilità). Art. 317–bis comma II c.c.: l'esercizio della potestà spetta al genitore con il quale il figlio convive. – tacita abrogazione per incompatibilità con la Legge 8 febbraio 2006 n. 54 – esigenza di disciplina omogenea tra figli legittimi e naturali – principio di bigenitorialità: ha informato di sé il contenuto precettivo dell'art. 317–bis c.c. eliminando ogni difformità – obiettivo della legge 54/06: assicurare alla ......
La cessazione della convivenza tra genitori naturali non comporta più il venir meno dell'esercizio della potestà (responsabilità). Art. 317–bis comma II c.c.: l'esercizio della potestà spetta al genitore con il quale il figlio convive. –
tacita abrogazione per incompatibilità con la Legge 8 febbraio 2006 n. 54 – esigenza di disciplina omogenea tra figli legittimi e naturali – principio di bigenitorialità: ha informato di sé il contenuto precettivo dell'art. 317–bis c.c. eliminando ogni difformità – obiettivo della legge 54/06: assicurare alla filiazione naturale forme di tutela identiche a quelle riconosciute alla filiazione legittima – anche in caso di separazione di coppia di fatto non viene meno l'esercizio congiunto della potestà (o meglio responsabilità) genitoriale verso i figli – salva la facoltà per il giudice di attribuire a ciascun genitore il potere di assumere singolarmente decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione.