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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • vigilanza attiva

    L’intervento del Giudice Tutelare nell’esercizio del potere–dovere di vigilanza si sensi dell'art. art. 337 c.c. mostra un interessante esempio di attività giudiziaria particolarmente efficace, oggetto di un nuovo trend giurisprudenziale.  L'art. 337 c.c. stabilisce che: “il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni”. Si tratta di un intervento, da considerarsi alternativo a quello di cui all'art. 612 c.p.c., reso complicato dal sovrapporsi di competenze e dai confini da attribuire ......

    L’intervento del Giudice Tutelare nell’esercizio del potere–dovere di vigilanza si sensi dell'art. art. 337 c.c. mostra un interessante esempio di attività giudiziaria particolarmente efficace, oggetto di un nuovo trend giurisprudenziale.  L'art. 337 c.c. stabilisce che: “il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni”. Si tratta di un intervento, da considerarsi alternativo a quello di cui all'art. 612 c.p.c., reso complicato dal sovrapporsi di competenze e dai confini da attribuire alla norma. E' un potere di vigilanza che concerne l'attuazione delle condizioni stabilite dal tribunale per l'esercizio della potestà, restando esclusi poteri decisori o modificativi delle predette condizioni.Una conferma del ruolo attribuito al Giudice Tutelare si rinviene nell'art. 6, comma 10 della legge sul divorzio (L. 898/1970): “all'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito (…). A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del P.M. al giudice tutelare”.Un'attenta e recente giurisprudenza, per porre riparo a situazioni d'urgenza nei conflitti genitoriali, ha tipizzato poteri di più ampio respiro rispetto a quanto sino ad oggi visto, introducendo il concetto di attività di vigilanza attiva.A tale orientamento ha dato ulteriore sostegno l'entrata in vigore del Regolamento europeo 2201/2003, il cui art. 48 (modalità pratiche per l’esercizio del diritto di visita) prevede che il giudice dell’esecuzione possa «stabilire modalità pratiche volte ad organizzare l’esercizio del diritto di vista, qualora le modalità necessarie non siano o siano insufficientemente previste nella decisione emessa dalle autorità giurisdizionali dello stato membro competente a conoscere del merito e a condizione che siano rispettati gli elementi essenziali di quella decisione».Si afferma perciò che il Giudice Tutelare può dichiarare l'esistenza di inadempimenti da parte di uno dei genitori (come quelli di omesso versamento o di visita); può adottare tutti i provvedimenti che, pur senza modificare il regime stabilito in sede di cognizione, valgano a consentirne l'applicazione, avvalendosi dell'ausilio di soggetti (344 cc) deputati alla cura degli interessi contesi.Più specificamente, secondo questa innovativa impostazione, il Giudice Tutelare può:1. avvalersi dei servizi sociali, per indagini socio–ambientali sul nucleo, ovvero delegando l'audizione indiretta del minore, acquisendo così la loro opinione con una procedura non invasiva;2. avvalersi degli organi della pubblica amministrazione, nella specie dei consultori familiari, delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e assistenza, delle forze di polizia e dei servizi comunali;3. avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio per gli accertamenti che dovesse reputare opportuni;4. modificare gli accordi di separazione vigenti tra i coniugi se questi vi aderiscono;5. trasmettere gli atti alla Procura c/o TM per i provvedimenti di sua competenza;6. accertare, nel verbale conclusivo del procedimento, le eventuali violazioni che abbia rilevato e per le quali non vi sia stato spontaneo adeguamento da parte del genitore inadempiente, così fornendo al futuro giudice dell'intervento di modifica una prova documentale utile per una celere conclusione del processo di revisione;7. formulare le opportune prescrizioni ai genitori nel rispetto delle statuizioni adottate dal giudice del merito. L'intervento in questione non è integrativo, ma chiarificatore, ammissibile allorché introduca specificazioni di dettaglio nelle maglie larghe delle condizioni stabilite dal giudice della famiglia.
    Nel caso deciso dal Giudice Tutelare di Varese si ammette la competenza ex art. 337 c.c. anche in funzione preventiva, in assenza di alcun provvedimento giudiziario su cui vigilare.

    In attesa del giudizio del tribunale del merito, una competenza temporanea del GT si giustifica al fine di evitare rischi di pregiudizi al minore (Trib. Minorenni Milano, decreto 5 febbraio 2010) e nello spirito di una leale collaborazione tra Autorità Giudiziarie con il fine precipuo di garantire incondizionata tutela ai fanciulli, in linea con le indicazioni offerte dalle “Linee guida del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di bambino”, adottate dal Comitato dei Ministri il 17 novembre 2010.

    Giudice Tutelare Trib. Arezzo 14 04 2008 Giudice Tutelare Trib. Pistoia 28 09 2010 Trib. Minori Milano 05 02 2010 Giudice Tutelare Trib. Varese 17 02 2012