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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • tribunale figli naturali

    CORTE DI CASSAZIONE, Sezione I Civile, Ordinanza 3 aprile 2007, n. 8362(Presidente Adamo – Relatore Giusti)Legge 54/2006 –  Affidamento dei figli – figli naturali e legittimi – riparto di competenze Trib. ordinario e minorile – disciplina unitaria – abrogaz. art. 38 disp. att. c.c. – non sussiste – art. 317–bis c.c. referente normativo dell'intervento giudiziario – principio di responsabilità genitoriale.Tra la norme finali, la novella ha inserito una disposizione che disvela l´obiettivo del legislatore di rinvenire nella separazione dei coniugi ......

    CORTE DI CASSAZIONE, Sezione I Civile, Ordinanza 3 aprile 2007, n. 8362
    (Presidente Adamo – Relatore Giusti)

    Legge 54/2006 –  Affidamento dei figli – figli naturali e legittimi – riparto di competenze Trib. ordinario e minorile – disciplina unitaria – abrogaz. art. 38 disp. att. c.c. – non sussiste – art. 317–bis c.c. referente normativo dell'intervento giudiziario – principio di responsabilità genitoriale.

    Tra la norme finali, la novella ha inserito una disposizione che disvela l´obiettivo del legislatore di rinvenire nella separazione dei coniugi il modello per regolamentare i rapporti di filiazione nella crisi della coppia genitoriale anche in caso di convivenza more uxorio. L´articolo 4, comma 2, della legge 54/2006 prevede infatti l´applicazione delle «disposizioni della presente legge», oltre che in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio», anche «ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati".
    La legge 54/2006 non contiene alcuna abrogazione espressa né dell´articolo 38, primo comma, disp. att. c.c., né del richiamo, in esso contemplato, ai provvedimenti di cui all´articolo 317 bis c.c.

    L´articolo 317 bis c.c. resta il referente normativo della potestà e dell´affidamento nella filiazione naturale, anche in caso di cessazione della convivenza dei genitori naturali, e non viene meno, agli effetti della competenza, il binomio costituito dagli articoli 317bis, secondo comma, c.c. e 38, primo comma, disp.att. c.c.

    La legge 54/2006 sull´esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull´affidamento condiviso, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, ha riplasmato l´articolo 317bis c.c., il quale, innovato nel suo contenuto precettivo, continua a rappresentare lo statuto normativo della potestà del genitore naturale e dell´affidamento del figlio nella crisi dell´unione di fatto, sicché la competenza ad adottare provvedimenti nell´interesse del figlio naturale spetta al tribunale per i minorenni, in forza dell´articolo 38, primo comma, disp. att. c.c., in parte qua non abrogato, neppure tacitamente, dalla novella. La contestualità delle misure relative all´esercizio della potestà e all'affidamento del figlio. da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, dall'altro, prefigurata dai novellati articoli 155 e ss. c.c., ha peraltro determinato – in sintonia con l´esigenza di evitare che i minori ricevano dall´ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrifico del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo – una attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio".

    il testo integrale.

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