L´articolo 317 bis c.c. resta il referente normativo della potestà e dell´affidamento nella filiazione naturale, anche in caso di cessazione della convivenza dei genitori naturali, e non viene meno, agli effetti della competenza, il binomio costituito dagli articoli 317bis, secondo comma, c.c. e 38, primo comma, disp.att. c.c.
La legge 54/2006 sull´esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull´affidamento condiviso, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, ha riplasmato l´articolo 317bis c.c., il quale, innovato nel suo contenuto precettivo, continua a rappresentare lo statuto normativo della potestà del genitore naturale e dell´affidamento del figlio nella crisi dell´unione di fatto, sicché la competenza ad adottare provvedimenti nell´interesse del figlio naturale spetta al tribunale per i minorenni, in forza dell´articolo 38, primo comma, disp. att. c.c., in parte qua non abrogato, neppure tacitamente, dalla novella. La contestualità delle misure relative all´esercizio della potestà e all'affidamento del figlio. da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, dall'altro, prefigurata dai novellati articoli 155 e ss. c.c., ha peraltro determinato – in sintonia con l´esigenza di evitare che i minori ricevano dall´ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrifico del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo – una attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio".