Per l'inammissibilità dell'art. 700 nel diritto di famiglia. Ogni accertamento patologico del rapporto coniugale va risolto nella sede sua propria, che è quella della separazione personale, e l'eventuale violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio viene valutata non ai fini di una pronuncia autonoma di accertamento o di condanna, bensì ai fini di una pronuncia di addebito. Il ricorso ex art. 700 cpc non è consentito in materia di rapporti familiari, dove sono previste solo misure tipiche d'intervento.Trib. Trani, 7/11/2008.Per ......
Per l'inammissibilità dell'art. 700 nel diritto di famiglia.
Ogni
accertamento patologico del rapporto coniugale va risolto nella sede
sua propria, che è quella della separazione personale, e l'eventuale
violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio viene
valutata non ai fini di una pronuncia autonoma di accertamento o di
condanna, bensì ai fini di una pronuncia di addebito. Il ricorso ex
art. 700 cpc non è consentito in materia di rapporti familiari, dove
sono previste solo misure tipiche d'intervento. Trib.
Trani, 7/11/2008.
Per l'ammissibilità.
Allorché i coniugi non abbiano ancora instaurato procedimento per separazione è ammissibile il ricorso alla procedura cautelare atipica del 700 ove il genitore allontanatosi da casa non adempia agli oneri contributivi di mantenimento ex art. 143 cc nei confronti dei figli minori. Trib. Bari, 14 ottobre 2007.