Parrebbe di si, a giudicare dalle più recenti pronunce in tema emesse da differenti organi giudiziari.Tuttavia l'ambito di applicazione ancora oggi riconosciuto all'addebito della separazione nel nostro sistema giudiziario è piuttosto limitato, o forse sarebbe meglio dire fatto di luci ed ombre e non è affatto agevole fornire un quadro di univoca definizione per l'utente del servizio giustizia.In primo luogo va chiarito che ai fini della "semplice" separazione la norma (art. 151 c.c.) richiede il verificarsi di fatti tali da ......
Parrebbe di si, a giudicare dalle più recenti pronunce in tema emesse da differenti organi giudiziari. Tuttavia l'ambito di applicazione ancora oggi riconosciuto all'addebito della separazione nel nostro sistema giudiziario è piuttosto limitato, o forse sarebbe meglio dire fatto di luci ed ombre e non è affatto agevole fornire un quadro di univoca definizione per l'utente del servizio giustizia. In primo luogo va chiarito che ai fini della "semplice" separazione la norma (art. 151 c.c.) richiede il verificarsi di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare pregiudizio all'educazione della prole. Questo significa che in presenza di fatti la cui gravità è tale da rendere “solo” intollerabile la convivenza, siamo fuori dall'ambito dell'addebito, e che per aversi il riconoscimento di quest'ultimo occorra un quid pluris. Veniamo quindi alla cause di addebito della separazione. Sempre l'art. 151, al suo secondo comma, aggiunge che il giudice, ove richiesto, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che discendono dal matrimonio; con formulazione indubbiamente ampia. Le obbligazioni matrimoniali si rinvengono nell'art. 143 c.c., in particolare al II comma: dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia. Vi sono motivi di addebito che richiedono il solo verificarsi di un dato comportamento: è quanto avviene per gli atti di violenza fisica, che per la loro intrinseca antigiuridicità sono ritenuti da soli sufficienti a determinare una pronuncia di addebito, anche senza dover procedere ad una comparazione con i comportamenti tenuti dell'altro coniuge (in questo senso Corte d'Appello di Genova n. 69 del 12/06/2013 – qui allegata; nonché Cass. n. 7321/2004, Cass. n. 11844/2006, Cass. n. 817 del 14/01/2011; Cass. n. 8548 del 14/4/2011; Cass. n. 15101/2004 e la recente Cass. n. 753 del 19/01/2015). Altri motivi, statisticamente più frequenti, quali l'infedeltà coniugale, che nell'immaginario collettivo dovrebbero di per sé costituire giusto motivo di addebito, in realtà spesso si infrangono contro un'applicazione molto “ristretta” e rigorosa data dalla giurisprudenza, con conseguente frequente delusione delle aspettative delle parti istanti.Da parte dei giudici si è infatti più volte sostenuto che il tradimento di per sé non rileva se interviene in una situazione già compromessa. Ciò che rileva è l'incidenza del comportamento di uno dei coniugi sulla crisi del rapporto.Solo allorché il comportamento è qualificabile in termini di causa determinante della crisi del rapporto che comporti l'intollerabilità della convivenza, possiamo affermare di trovarci nel perimetro dei presupposti giurisprudenziali dell'addebito.Siamo però di fronte ad un elemento di rilevante discrezionalità in capo al giudice, non potendosi a priori stabilire con certezza quando un determinato comportamento è valutato dall'organo giudiziario in termini di causa scatenante, quindi causalmente determinante, la fine del matrimonio.Spesso per l'addebito si richiedono prove schiaccianti (si veda Tribunale di Genova, 19 giugno 2014, allegata), comportamenti di inaudita gravità, che di rado è possibile addurre.La valutazione è resa poi ancora più complessa dalla reciproca influenza dei comportamenti dei coniugi e dalla necessità per l'organo giudiziario di inserirsi in una valutazione delle vicendevoli dinamiche di coppia. Va tuttavia segnalato un più recente filone della giurisprudenza di legittimità che ritiene esistente una presunzione di intollerabilità della convivenza in caso di tradimento, con onere della prova invertito a carico del coniuge traditore (Cass. n. 11516 del 23/05/2014, Cass. n. 2059 del 14/02/2012; Cass. n. 25618 del 7/12/2007). Sul versante opposto, soprattutto la giurisprudenza di merito, si inerpica talvolta in valutazioni introspettiche che lasciano perplessi soprattutto in termini di prevedibilità della soluzione da dare al caso. In un caso di relazione omosessuale causa della rottura matrimoniale, il Tribunale di Milano ha per così dire “graziato” la moglie fedifraga, attraverso la ricostruzione del percorso interiore che l'avrebbe portata al nuovo investimento affettivo.Vi si legge che: “la scoperta o, meglio ancora, la slatentizzazione di una omosessualità prima mai colta né sperimentata (quantomeno a livello cosciente) e l'individuazione nella signora … di un punto di riferimento sostitutivo di quello già costituito dal marito – ma ormai non più saldo né gratificante – ha verosimilmente reso la signora inadeguata a quel rapporto di coppia in cui il suo nuovo orientamento sessuale non poteva più consentire la condivisione fisica e non poteva pertanto, più giocare la sua ordinaria funzione di complementarietà e rafforzamento dell'unione; di talché se la relazione con la signora … si presenta come l'essere causa ultima della rottura matrimoniale, non rivela essa i tratti della colpa con ciò intendendo il venir meno cosciente e volontario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui l'infedeltà è generalmente intesa come l'elemento più fondante” (Tribunale di Milano, 19 marzo 2014, est. Olindo Canali, qui allegata). Ancora, la gestione per fini personali dei risparmi di famiglia rileva ai fini dell'addebito solo se la parte dimostri che essa ha comportato la concreta violazione degli obblighi di assistenza economica–materiale e di contribuzione ai bisogni della famiglia cui ciascun coniuge è obbligato (Trib. Genova, 29/03/2012). Infine se si considera che le conseguenze di una pronuncia di addebito sono alquanto modeste, risolvendosi nel venir meno dei diritti successori e del diritto all'assegno di mantenimento (salvo però il diritto agli alimenti), nonché nelle spese di giudizio, si comprende come le aspettative delle parti rimangano spesso tradite tanto quanto la promessa fedeltà. Il mutare del comune sentire, in uno con la scarsa propensione dei giudici a riconoscere l'addebito della separazione, dovrebbe far riflettere sulla sua attuale utilità e sull'esigenza di un nuovo paradigma normativo di riferimento, forse in chiave risarcitoria aquiliana (responsabilità civile).