(...) Sussistono i presupposti della pronuncia di separazione: le parti paiono concordare sul punto; la moglie non contesta di aver lasciato la casa coniugale ed è comunque pacifico che da tempo i coniugi vivano di fatto separati. Da tale elementi si evince la impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Ogni ulteriore questione sarà affrontata nel prosieguo del giudizio.
Tribunale di Alessandria, sentenza n. 167 del 20/02/2006.
In tema di separazione personale dei coniugi il giudice di merito, in applicazione dell'articolo 277, comma 2, del c.p.c., può limitare la decisione alla domanda di separazione, se ciò corrisponda a un apprezzabile interesse della parte e se non sussista per la domanda stessa la necessità di ulteriore istruzione, con l'effetto della formazione del giudicato sulla pronuncia parziale di separazione, non impugnata, e della proponibilità, in tale ipotesi, della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonostante il protrarsi della contesa sull'addebito.
Cass. civ., sez. I, 26/08/2004, n.16996
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la richiesta di addebito, pur essendo proponibile solo nell'ambito del giudizio di separazione, ha natura di domanda autonoma; infatti, la stessa presuppone l'iniziativa di parte, soggiace alle regole e alle preclusioni stabilite per le domande, ha una "causa petendi" (la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio in rapporto causale con le ragioni giustificatrici della separazione, intollerabilità della convivenza o dannosità per la prole) ed un "petitum" (statuizione destinata a incidere sui rapporti patrimoniali con la perdita del diritto al mantenimento e della qualità di erede riservatario e di erede legittimo) distinti da quelli della domanda di separazione; pertanto, in carenza di ragioni sistematiche contrarie e di norme derogative dell'art. 329 c.p.c., secondo comma, l'impugnazione proposta con esclusivo riferimento all'addebito contro la sentenza che abbia pronunciato la separazione ed al contempo ne abbia dichiarato l'addebitabilità, implica il passaggio in giudicato del capo sulla separazione, rendendo esperibile l'azione di divorzio pur in pendenza di detta impugnazione.
Cass. civ., sez. I, 26/08/2004, n.16996
È ammissibile una pronuncia non definitiva di separazione, limitata allo status, con rimessione della causa in istruttoria per la questione dell'addebitabilità della separazione stessa. Tale conclusione procede, innanzitutto, dalla considerazione che l'articolo 151 del c.c. prevede al comma 1 una pronuncia giurisdizionale di natura costitutiva, per effetto della quale sorge lo status di coniugi separati come effetto dell'accertamento dell'intollerabilità della convivenza, e al comma 2 una pronuncia di carattere dichiarativo, avente a oggetto l'accertamento della responsabilità – in capo a uno dei due coniugi – del fallimento del matrimonio. Il passaggio in giudicato della pronuncia di separazione costituisce il presupposto minimo ma necessario per proporre la domanda volta a ottenere una sentenza di divorzio o di divisione dei beni ricompresi nella comunione legale tra coniugi, la pronuncia di addebito comporta, come suo effetto peculiare, l'esclusione, per il coniuge cui sia stata addebitata la separazione e che sia privo di mezzi propri adeguati, del diritto al mantenimento e di ogni diritto successorio. Le rilevanti differenze esistenti tra la pronuncia di separazione e la pronuncia di addebito, sia sul piano ontologico che sul piano delle conseguenze giuridiche, giustificano per un verso la possibilità per la parte che ha chiesto l'addebito nei confronti dell'altra di rinunciare a tale accertamento pur insistendo, comunque, nella domanda di separazione e, per un altro consentono di apprezzare l'autonomia tra le due statuizioni.
Trib. Bologna, sez. I, 28/04/2004
È inammissibile la riserva facoltativa di gravame ex art. 340 c.p.c., mentre è proponibile l'appello immediato da decidere in camera di consiglio ex art. 4, comma 9 e ss., L. n. 898 del 1970, avverso la sentenza non definitiva circa la separazione dei coniugi che disponga il prosieguo dell'istruzione sulla domanda di addebito.
Trib. Ascoli Piceno, 24/03/2003
Qualora sia stata chiesta la separazione con addebito, è ammissibile la pronunzia parziale sulla separazione con la prosecuzione del giudizio per la decisione sulla domanda di addebito.
Trib. Ascoli Piceno, 19/12/2003
La domanda di separazione e la domanda di addebito della separazione stessa sono due momenti distinti tra loro. Ne consegue che il giudice, mentre si pronuncia sulla domanda di separazione, può disporre anche di proseguire nell'istruzione della domanda di addebito.
Trib. Ascoli Piceno, 24/03/2003
Qualora sia stata chiesta la separazione con addebito, è ammissibile la pronuncia parziale sulla separazione con la prosecuzione del giudizio per la decisione sulla domanda di addebito. Alla separazione sono applicabili, in virtù dell'art. 23 della l. n. 74/ 87, le regole sul divorzio che prevedono l'obbligo dell'immediata sentenza non definitiva sullo scioglimento o sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'ammissibilità del solo appello immediato.
Trib. Ascoli Piceno, 24/03/2003
Nell'ipotesi in cui – nonostante il prevalente orientamento attuale – sia stata emessa una sentenza non definitiva circa la separazione personale dei coniugi in lite, riservando al prosieguo l'esame circa l'eventuale addebito, a decorrere da detta sentenza e a prescindere dall'esito dell'ulteriore fase del giudizio di separazione giudiziale, quanto al giudizio di divorzio va comunque preso atto dell'acquisizione dello "status" di separato per ciascuno di detti coniugi.
Trib. Trani, 24/04/2001
L'art. 277 c.p.c. è applicabile al giudizio di separazione personale anche nel comma 2 che autorizza il giudice a limitare la pronuncia solo a parte delle domande, eventualmente solo alla domanda di separazione scissa da quella di addebito.
Cass. civ., sez. un., 03/12/2001, n.15248
La norma del processo di divorzio, secondo la quale il tribunale emette sentenza non definitiva immediatamente appellabile in ordine allo "status", con rimessione al definitivo di ogni altra decisione sui provvedimenti accessori, è applicabile anche ai giudizi di separazione personale (in motivazione, la corte ha precisato che tale principio non confligge con quello che esclude che possa essere rinviata al definitivo la pronuncia sull'addebito).
Cass. civ., sez. I, 29/11/1999, n.13312
E' proponibile la domanda di divorzio in pendenza del giudizio di impugnazione sulla richiesta di addebito proposta nel giudizio di separazione.
Trib. Napoli, 10/12/1998
L'emanazione di una sentenza non definitiva di separazione dei coniugi non è preclusa dalla proposizione – nell'ambito dello stesso giudizio – della domanda di addebito, data l'autonomia logica e giuridica delle due pronunzie
Trib. Oristano, 15/10/1998
Poichè la richiesta di addebito dà vita ad una domanda autonoma rispetto a quella di separazione, il giudice, in presenza di una domanda di separazione con addebito, può dichiarare la separazione con sentenza non definitiva e disporre la prosecuzione del giudizio sull'addebito (nella specie, la sentenza non definitiva dichiarativa della separazione era stata appellata per sentirne dichiarare la nullità con rimessione al primo giudice o, in subordine, affinchè il giudice di appello giudicasse anche sull'addebito).
App. Bologna, 16/01/1997
La separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata con sentenza non definitiva quando il processo debba proseguire per la trattazione di una qualsiasi delle altre domande cumulate, ivi compresa la richiesta di addebito.
Trib. Trani, 06/08/1996
La domanda di separazione ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., è autonoma rispetto a quella di addebito che trova fondamento nel disposto normativo di cui al successivo comma 2 e non sussistono elementi che ostino alla declaratoria con sentenza non definitiva della separazione, con rimessione della causa in istruttoria per l'accertamento dell'addebitabilità.
Trib. Roma, 24/01/1996