L’accertamento delle violenze esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Separazione – domanda di addebito – violenze
Rif. Leg.: art. 151 comma 2 c.c.
I giudici del merito avevano respinto la domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie in conseguenza di atti di violenza, ritenendola carente di prove specifiche e concrete.
Ben diversa la valutazione dei giudici di legittimità, secondo i quali la donna ha fornito un quadro attendibile delle vessazioni alle quali era sottoposta, oltre ad aver allegato gli atti del procedimento penale nei confronti del marito per il reato di stalking, le querele riguardanti le quattro aggressioni da lei subite nell'arco di cinque mesi e le schede individuali del Pronto Soccorso relative alle lesioni diagnosticate.
Peraltro era emerso che la donna subiva maltrattamenti ogni qualvolta interveniva in favore di figli a loro volta picchiati dal padre.
Cassazione, Est. Casadonte, Ord. 24.10.22 n.31351