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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • Addebito della separazione se emerge un quadro improntato alla violenza. Cass. I sez., Ord. 24 ottobre 2022 n. 31351

    Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse.

    L’accertamento delle violenze esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.

    Separazione – domanda di addebito – violenze

    Rif. Leg.: art. 151 comma 2 c.c.

    I giudici del merito avevano respinto la domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie in conseguenza di atti di violenza, ritenendola carente di prove specifiche e concrete.

    Ben diversa la valutazione dei giudici di legittimità, secondo i quali la donna ha fornito un quadro attendibile delle vessazioni alle quali era sottoposta, oltre ad aver allegato  gli atti del procedimento penale nei confronti del marito per il reato di stalking, le querele riguardanti le quattro aggressioni da lei subite nell'arco di cinque mesi e le schede individuali del Pronto Soccorso relative alle lesioni diagnosticate. 

    Peraltro era emerso che la donna subiva maltrattamenti ogni qualvolta interveniva in favore di figli a loro volta picchiati dal padre.

    Cassazione, Est. Casadonte, Ord. 24.10.22 n.31351