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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • diritti patrimoniali coppie internazionali

    "Nella gestione dei loro beni le coppie internazionali si imbattono spesso in conseguenze impreviste, talvolta negative, dovute alle differenze tra i vari ordinamenti giuridici nazionali. Quando un'unione si scioglie per divorzio, separazione personale e morte di un partner, la coppia o il partner superstite devono infatti far fronte a varie difficoltà connesse, in particolare, alla divisione dei beni acquisiti durante la vita comune.[...]Se una coppia internazionale decide di divorziare o separarsi, le norme del regolamento "Bruxelles II Bis" permettono ai ......

    "Nella gestione dei loro beni le coppie internazionali si imbattono spesso in conseguenze impreviste, talvolta negative, dovute alle differenze tra i vari ordinamenti giuridici nazionali. Quando un'unione si scioglie per divorzio, separazione personale e morte di un partner, la coppia o il partner superstite devono infatti far fronte a varie difficoltà connesse, in particolare, alla divisione dei beni acquisiti durante la vita comune.[...]
    Se una coppia internazionale decide di divorziare o separarsi, le norme del regolamento "Bruxelles II Bis" permettono ai coniugi di sapere quale sarà l'autorità giurisdizionale competente a decidere del divorzio e il modo in cui la decisione sullo scioglimento potrà circolare da uno Stato membro all'altro ed essere riconosciuta ed eseguita in uno stato membro diverso da quello in cui è stata emessa.Il regolamento "Roma III" integra tali norme consentendo ai coniugi di scegliere la legge applicabile al procedimento di divorzio.[...] Eppure nessuna disposizione di questi regolamenti disciplina le questioni di diritto internazionale privato relative ai rapporti patrimoniali delle coppie internazionali."
    Le Commissione si è concentrata su tre punti fondamentali:1)Determinare l'autorità giudiziaria competente a conoscere della liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi o tra partner di un'unione registrata;2)Determinare la legge applucabile;3)Rendere rapide la circolazione e l'esecuzione delle decisione all'interno dell'Unione.
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